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Sentenza

Sentenza n. 5/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento dell'atto prot. n. 46367 datato 5 novembre 2020 (Class./Fasc.: 09.01 – 2020/685) emesso dalla Città Metropolitana di Genova, avente ad oggetto <<Cave Marchisio s.r.l. – Cava Tana dei Banditi loc. Carpenara, Genova Pegli. Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Atto n. 4523/2014 per i comparti emissioni in atmosfera e acustica. Richiesta presentazione di modifica sostanziale relativa al comparto scarichi idrici>>; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso, ivi espressamente comprese le note/comunicazioni inviate da ARPAL alla Città Metropolitana di Genova, richiamate nell’atto gravato;

Giustizia amministrativa202100084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto con cui la Città Metropolitana di Genova aveva richiesto la presentazione di un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA per disciplinare le acque meteoriche di dilavamento della cava

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di cava)

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA, sostenendo che le acque convogliate dal piazzale della cava fossero acque meteoriche di dilavamento e non acque reflue industriali. Ha dedotto che l'attività estrattiva e il relativo sistema di regimazione delle acque erano già assistiti dall'autorizzazione regionale del 2011 e dall'AUA del 2014; che l'attività, la rete di canalizzazione, le vasche di decantazione e il recapito nel rio non avevano subito modifiche sostanziali; che l'acqua utilizzata per la nebulizzazione degli inerti e per il lavaggio delle ruote non generava autonomi reflui industriali; che il superamento dei parametri di alluminio e ferro rilevato da ARPAL non dimostrava l'origine industriale delle acque, potendo tali sostanze essere naturalmente presenti nel terreno e negli inerti; e che l'Amministrazione aveva illegittimamente riavviato o modificato l'assetto autorizzatorio senza comunicazione di avvio, senza rispettare i presupposti dell'annullamento d'ufficio e senza autonoma istruttoria e motivazione. La Città Metropolitana, sulla base dei sopralluoghi e dei campionamenti ARPAL, aveva invece ritenuto che la miscelazione tra acque meteoriche, acque di nebulizzazione e acque di drenaggio dei silos producesse acque reflue industriali, soggette ai limiti e all'autorizzazione previsti dalla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le acque meteoriche non perdano la propria natura per il solo contatto con materiali inerti presenti in una cava o con superfici interessate dall'attività produttiva. La distinzione tra acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali dipende principalmente dalla provenienza funzionale dell'acqua dal ciclo produttivo, non dal mero fatto che essa provenga spazialmente da un impianto produttivo né dal grado di contaminazione. Nel caso concreto, l'acqua di nebulizzazione e quella del lavaggio ruote non producevano autonomi reflui industriali, poiché venivano assorbite dal terreno, trattenute dagli inerti o evaporavano; inoltre, l'attività era sospesa durante le precipitazioni. Il campionamento ARPAL, effettuato a valle dell'impianto, non aveva accertato che alluminio e ferro derivassero dal processo produttivo, non essendo stati eseguiti accertamenti sui materiali lavorati e potendo tali sostanze essere naturalmente presenti nel terreno o negli inerti. La canaletta, il pozzetto e la vasca di decantazione costituivano inoltre opere di regimazione delle acque meteoriche coerenti con il progetto autorizzato nel 2011 e non una modifica sostanziale dell'impianto. La disciplina regionale ligure sulle acque meteoriche non assoggetta in via generale l'attività di coltivazione e lavorazione degli inerti in cava agli obblighi autorizzatori o al piano di prevenzione e gestione, salvo specifiche attività ulteriori, non risultate presenti. Difettavano quindi i presupposti per imporre una modifica sostanziale dell'AUA. Le censure sull'autotutela sono state ritenute assorbite. Spese integralmente compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006

    «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni», diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

    La qualificazione come acque reflue industriali richiede una provenienza funzionale dal ciclo produttivo; il mero contatto delle acque meteoriche con materiali o superfici dell'impianto, anche se potenzialmente contaminanti, non è sufficiente.

  • art. 103, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione conferma la distinzione tra scarichi e acque meteoriche, prevedendo una specifica disciplina per le acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

  • art. 113 d.lgs. n. 152/2006

    «Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto»

    La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia è rimessa alle Regioni; le acque non ricadenti nei casi disciplinati non sono soggette ai vincoli della Parte Terza del decreto.

  • art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006

    «modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto» è la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che produca effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana

    La richiesta di modifica sostanziale presuppone una variazione dell'impianto o del suo funzionamento idonea a produrre effetti negativi e significativi; tale presupposto non è stato ravvisato nella vicenda.

  • art. 6, commi 2 e 3, d.P.R. n. 59/2013

    La modifica sostanziale dell'AUA può essere richiesta soltanto in presenza dei presupposti normativi della modifica sostanziale, non ravvisati nel caso concreto.

  • Regolamento Regione Liguria n. 4/2009

    Il regolamento disciplina specifiche categorie di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio; l'attività ordinaria di coltivazione e lavorazione degli inerti in cava non vi rientra in via generale, salvo ulteriori attività espressamente contemplate.

  • art. 7, comma 1, lett. f), Regolamento Regione Liguria n. 4/2009

    L'obbligo di piano di prevenzione e gestione riguarda gli insediamenti con aree esterne destinate ad accumulo o stoccaggio di materie prime, prodotti o rifiuti suscettibili di rilasciare sostanze pericolose; il giudice non ha ritenuto provata la ricorrenza di tale fattispecie.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Le relative censure di violazione dei presupposti e delle garanzie dell'annullamento d'ufficio sono state assorbite, poiché il provvedimento è stato annullato per l'insussistenza dei presupposti sostanziali della modifica dell'AUA.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'acqua come refluo industriale richiede che essa derivi funzionalmente dal ciclo produttivo, nel senso che l'immissione dell'acqua costituisca un momento del processo produttivo; non è sufficiente la mera provenienza spaziale da un impianto produttivo o il semplice contatto con materiali presenti nell'area.
  • Le acque meteoriche di dilavamento non perdono la loro natura per il solo fatto di entrare in contatto con materiali inerti o con superfici interessate da un'attività produttiva. L'eventuale contaminazione può rilevare solo nei casi e secondo le modalità specificamente disciplinati dalla normativa nazionale e regionale sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
  • Il superamento di parametri analitici nei campioni di acque meteoriche non dimostra di per sé la natura industriale dello scarico né legittima l'imposizione di una modifica sostanziale dell'autorizzazione: l'Amministrazione deve accertare l'origine delle sostanze e il loro effettivo collegamento con il ciclo produttivo, anche quando esse possano essere naturalmente presenti nel terreno o nei materiali lavorati.
  • La richiesta di modifica sostanziale di un'AUA presuppone una variazione delle caratteristiche, del funzionamento o del potenziamento dell'impianto idonea a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana; la mera realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque coerenti con il progetto autorizzato non integra tale presupposto.
  • Quando la disciplina nazionale rimette alle Regioni la regolamentazione delle acque meteoriche di dilavamento, l'autorità competente deve verificare preliminarmente se la fattispecie rientri nei casi regionalmente assoggettati ad autorizzazione, prescrizioni o piano di prevenzione e gestione, senza qualificare automaticamente le acque come reflui industriali.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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