Cassazione Civile, Ordinanza n. 04321/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal contenzioso promosso da alcuni lavoratori nei confronti del datore di lavoro ferroviario per ottenere il riconoscimento integrale, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, dell’intero periodo di apprendistato svolto. I giudici di merito avevano dichiarato nulla la previsione collettiva che escludeva tale periodo dal computo dell’anzianità di servizio e avevano condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi quattro sono stati oggetto di rinuncia parziale agli atti da parte della ricorrente; con il quinto motivo ha dedotto violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sospesa la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, assumendo che dopo la riforma del 2012 il lavoratore non fosse più assistito da una stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
Per i primi quattro motivi la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia ai motivi di ricorso non comporta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ma rende superflua la decisione sulle censure. Quanto al quinto motivo, lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dopo la L. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione dei diritti retributivi durante il rapporto: per i diritti non già prescritti al momento di entrata in vigore della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso; la società è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia parziale ai motivi di ricorso è stata ritenuta cosa diversa dalla rinuncia al ricorso e non soggetta al medesimo regime formale; non determina estinzione del giudizio ma sopravvenuto difetto di interesse sui motivi rinunciati.
art. 391 c.p.c.
La Corte ha escluso l’estinzione del giudizio per rinuncia limitata ad alcuni motivi, qualificando invece la conseguenza come inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
art. 100 c.p.c.
È stato applicato per affermare l’inammissibilità dei motivi rispetto ai quali la ricorrente aveva rinunciato, per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, per i rapporti di lavoro privi di stabilità reale, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012.
art. 2935 c.c.
Il decorso della prescrizione è ancorato al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del lavoro a tempo indeterminato privo di stabile tutela, tale momento è la cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
La riforma del 2012 è richiamata per escludere che il rapporto conservi una stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
L. n. 92/2012
La Corte la considera, insieme al d.lgs. n. 23/2015, come novella che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
d.lgs. n. 23/2015
È citato come parte del nuovo assetto delle tutele contro il licenziamento, rilevante per escludere la stabilità necessaria alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.
d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Usato per liquidare le spese secondo i nuovi parametri tariffari, applicabili alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non determina necessariamente l’estinzione del giudizio: rispetto ai motivi rinunciati può residuare solo un sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inammissibilità.
- Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità reale comporta che, per i crediti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della riforma, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, il criterio decisivo è l’esistenza di una tutela sufficientemente stabile contro il recesso: in assenza di tale stabilità, il lavoratore non è posto nella condizione di far valere il diritto durante il rapporto senza timore di ripercussioni.
- Quando la Corte di cassazione ha già enunciato in modo recente un principio nomofilattico, il Collegio tende a confermarlo in assenza di gravi ragioni di mutamento, valorizzando certezza del diritto e uniformità interpretativa.
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