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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Latina, Sezione 2

per la declaratoria di illegittimità: del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza del 9 luglio 2025, con cui la ricorrente ha chiesto al Comune di Arpino l’autorizzazione ad effettuare il momentaneo deposito di terra da orto sul proprio fondo, in Catasto al foglio 24 particella 1134;

Giustizia amministrativa202500730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 9 luglio 2025 volta a ottenere l’autorizzazione al deposito momentaneo di terra da orto sulla particella catastale 1134

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato al Comune di Arpino un’istanza per ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo, sulla particella 1134, della terra proveniente dai lavori di movimento e livellamento eseguiti sulla confinante particella 1018, già oggetto di CILA nel 2022. L’istanza era funzionale a consentire al Comune di verificare l’origine e la consistenza volumetrica della terra, come richiesto dall’Ente con nota del 10 ottobre 2023, e successivamente a completare i lavori necessari a rendere coltivabile il terreno. Nonostante i solleciti, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, sostenendo l’esistenza di uno specifico obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità dell’inerzia del Comune. Il giudice ha ritenuto che l’istanza non costituisse una mera sollecitazione informale, ma una richiesta di esercizio di poteri autoritativi comunali, idonea a far sorgere l’obbligo giuridico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Tale obbligo risultava inoltre confermato dalle interlocuzioni precedenti, in particolare dalla nota comunale del 10 ottobre 2023, con cui il Comune aveva richiesto documentazione sulla provenienza e sulla volumetria della terra e aveva diffidato la ricorrente dal proseguire i lavori sino alle verifiche. Il Comune è stato condannato ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sull’istanza del 9 luglio 2025, senza vincolo quanto al contenuto della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con compenso posto a carico del Comune e liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. Il Comune è stato altresì condannato al pagamento di euro 1.000 per spese di lite, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    L’amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un’istanza privata quando sussiste un obbligo giuridico di provvedere.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione omette di adottare un provvedimento espresso pur essendo gravata da uno specifico obbligo di provvedere.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, non essendo sufficiente una mera facoltà o potestà amministrativa.
  • L’obbligo di provvedere sussiste quando l’istanza privata sollecita l’esercizio di una funzione pubblica attribuita normativamente all’amministrazione e diretta all’adozione di un atto tipizzato nell’ambito del diritto pubblico.
  • Le interlocuzioni procedimentali precedenti, con cui l’amministrazione abbia richiesto documentazione, disposto verifiche o diffidato il privato dal proseguire determinate attività, possono confermare l’esistenza dell’obbligo di pronunciarsi su una successiva istanza funzionalmente collegata.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio impone all’amministrazione di adottare una decisione espressa, ma non vincola il contenuto della decisione salvo quanto specificamente stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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