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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41106/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Giuseppe Brancato e aveva revocato la sentenza di condanna n. 13334/2021. Il Procuratore generale deduce che la rescissione è stata concessa al di fuori dei casi di legge perché l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia e la vocatio in iudicium era stata validamente notificata a quest'ultimo; la mancata partecipazione del difensore non prova l'ignoranza del processo da parte dell'imputato, posto che la conoscenza si perfeziona con la notificazione e l'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che la rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis c.p.p. presuppone la prova dell'"incolpevole mancata conoscenza del processo" da parte dell'imputato; la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui sono indici concreti di conoscenza del procedimento e impongono all'imputato l'onere di mantenere i contatti col difensore. L'assenza del difensore e l'asserita mancanza di contatti non sono di per sé idonee a dimostrare l'ignoranza incolpevole e, anzi, testimoniano un disinteresse volontario. Pertanto la rescissione non poteva essere concessa e l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma configura l'"ignoranza incolpevole" come presupposto per la rescissione del giudicato e pone sull'imputato l'onere di allegare e provare tale incolpevolezza; consente, se provata, la celebrazione di un nuovo giudizio (non solo la restituzione dei termini di impugnazione). Il giudice può richiedere documentazione integrativa per chiarire ambiguità e valutare il comportamento dell'imputato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi in cui il processo può svolgersi in assenza dell'imputato, tra cui la notifica valida mediante consegna ad una persona delegata; il svolgimento della vocatio in iudicium e la notificazione al difensore domiciliatario possono far ritenere perfezionata la conoscenza del processo.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riferimento storico: mentre l'art. 175 disponeva forme riparatorie limitate (restituzione dei termini), l'art. 629-bis amplia la tutela consentendo anche la celebrazione di un nuovo giudizio quando l'assenza non sia volontaria.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze impugnabili; qui utilizzata per il trattamento del ricorso del Procuratore generale.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)

    Richiamato in relazione al concetto di "ignoranza incolpevole": la Corte interpreta che l'articolazione dei rimedi nazionali per l'assenza (inclusa la rescissione) mira a garantire il diritto a conoscere il processo e a parteciparvi, ma questo diritto non è violato quando l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore e non provi incolpevole impossibilità di informarsi.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è ammessa solo se l'imputato prova l'incolpevole mancata conoscenza del processo; l'onere probatorio grava sull'imputato e può richiedere documentazione di supporto.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui sono elementi forti che fanno presumere la conoscenza del procedimento e impongono un obbligo di diligenza da parte dell'imputato nel mantenere contatti col difensore.
  • La responsabilità professionale del difensore (es. mancata partecipazione alle udienze) non basta di per sé a dimostrare l'ignoranza incolpevole dell'imputato; occorre allegare circostanze concrete che giustifichino l'assenza di conoscenza e che escludano un comportamento volontario o negligente dell'imputato.
  • La notificazione della vocatio in iudicium al difensore domiciliatario è idonea a perfezionare la conoscenza del processo e a ostare all'accesso alla rescissione, salvo prova contraria dell'imputato.
  • In situazioni analoghe, il giudice valuterà caso per caso la documentazione prodotta dall'imputato e potrà richiedere elementi integrativi; l'esito dipende dalla capacità dell'imputato di dimostrare che la mancata conoscenza non dipendeva da sua volontà o da colpa.

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