Cassazione Civile, Ordinanza n. 27487/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 8887/2020, precisando che alla condanna alle spese del giudizio di legittimità deve aggiungersi l'attribuzione in favore dell'avvocato indicato, quale procuratore antistatario. La correzione riguarda quindi l'omessa statuizione sulla distrazione delle spese, che viene integrata nel testo dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La parte già vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di legittimità depositata il 13 maggio 2020. In tale ordinanza, che aveva rigettato il ricorso dell'azienda socio-sanitaria contro la sentenza della corte d'appello, il dispositivo aveva liquidato le spese in favore della controricorrente ma aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di distrazione proposta dal difensore della stessa, il quale aveva chiesto l'attribuzione delle spese in proprio favore quale procuratore antistatario. La controparte non si è costituita nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese processuali, quando risulti dagli atti la richiesta del difensore antistatario, può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la Corte può rettificare il solo contenuto del dispositivo per renderlo conforme a quanto effettivamente risultante dagli atti e alla statuizione che avrebbe dovuto essere resa, senza riaprire il merito della controversia.
- Quando la richiesta di correzione è fondata su un'oggettiva omissione testuale del dispositivo, la correzione può consistere nell'inserimento dell'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
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