Cassazione Penale, Ordinanza n. 20835/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza, sostenendo implicitamente che non vi fossero i presupposti del reato; dall'altro, violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il testo precisa che il fatto consistiva nell'essersi l'imputato consapevolmente e arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione e dalle relative pertinenze, condotta ritenuta integrativa dell'evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché era pacifico l'allontanamento consapevole e arbitrario dall'abitazione e dalle sue pertinenze, condotta sufficiente a integrare il reato di evasione. Ha ritenuto generico il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché si limitava a esprimere dissenso senza confrontarsi con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La consapevole e arbitraria violazione degli obblighi connessi al regime di restrizione domiciliare integra il delitto di evasione.
art. 131-bis c.p.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con gli indicatori valorizzati nella decisione di merito; non è sufficiente un mero dissenso generico.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
art. 385 cod. pen.
Il richiamo conferma il titolo di reato contestato, cioè l'evasione.
art. 131-bis, cod. pen.
La richiesta di esclusione per particolare tenuità è stata ritenuta genericamente formulata e non decisiva.
Massime di principio
- Integra il delitto di evasione l'allontanamento consapevole e arbitrario dell'imputato dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze quando egli sia sottoposto a una misura o a una condizione di restrizione domiciliare.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non sussiste se la ricostruzione del fatto è sorretta da un dato pacifico e decisivo; il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile o comunque infondata se si risolve in una mera formula di dissenso priva di confronto con gli indicatori di offensività e con la motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →