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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04954/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2008, recuperando maggiore imposta in relazione a fabbricati acquisiti in leasing. La questione di merito riguardava la deducibilità/ammortizzabilità dei canoni di leasing con riferimento anche alla quota riferibile ai terreni o sedimi sottostanti gli immobili strumentali: secondo l'Ufficio il costo del terreno, bene a durata indefinita, doveva essere scorporato e non poteva essere ammortizzato; la società sosteneva invece che, per effetto della disciplina sopravvenuta, non fosse più necessario lo scorporo e che l'intero costo potesse essere considerato deducibile ai fini IRAP. La CTR aveva dato ragione alla società. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, dell'art. 102 TUIR, dell'art. 2426 c.c., dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che il D.Lgs. n. 244 del 2007 non avesse abrogato implicitamente le norme sullo scorporo e quindi non consentisse l'ammortamento dell'intero costo dei canoni di leasing.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 2022. La società ha depositato la domanda di adesione e la quietanza di pagamento delle somme dovute; anche l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223 del 2006

    norma invocata dall'Agenzia come disciplina dello scorporo del costo del terreno dai fabbricati ai fini fiscali

  • art. 102 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della necessità di distinguere tra costi ammortizzabili e non ammortizzabili

  • art. 2426 c.c.

    richiamato come norma sui criteri di valutazione e ammortamento dei beni

  • art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie e, nel caso concreto, ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 5, comma 5, L. n. 130 del 2022

    le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato e poi escluso

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    richiamato erroneamente dall'Agenzia nella memoria come disciplina beneficiale applicabile, ma non rilevante nel caso

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare il motivo di ricorso nel merito.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e, quindi, non consente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
  • In presenza di una definizione agevolata perfezionata con domanda e pagamento delle somme dovute, il giudice di legittimità prende atto dell'intervenuta cessazione dell'interesse alla decisione e chiude il processo senza statuire sul merito fiscale dedotto.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata seguono la regola speciale posta dalla normativa condonistica e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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