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Ordinanza

Ordinanza n. 362/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'irricevibilità/improcedibilità di una SCIA per trasferimento di sede ed estensione dell'attività, inibendo l'esercizio delle attività di categoria A e B e di categoria C

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota comunale con cui era stata dichiarata l'irricevibilità/improcedibilità della SCIA presentata per trasferire l'esercizio da un precedente indirizzo a nuovi locali e ampliare l'attività a un'ulteriore categoria di somministrazione. È stata inoltre contestata, ove occorrente, la deliberazione della Giunta comunale che l'amministrazione aveva interpretato come ostativa ai trasferimenti di sede delle attività di somministrazione nel centro storico. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto, in particolare, che fosse possibile presentare un'unica SCIA per comunicare contestualmente il trasferimento dell'esercizio e l'estensione dell'attività, nonché che non fosse necessaria la comunicazione di impatto acustico. Il Comune aveva segnalato difficoltà formali legate alla necessità di inserire nel portale informatico due atti distinti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris nella parte relativa alla possibilità di utilizzare un'unica SCIA per comunicare il trasferimento della sede e l'estensione dell'attività a un'altra categoria, non ravvisando nella normativa di settore un divieto in tal senso. Le eventuali difficoltà derivanti dalle funzionalità del sistema informatico devono essere risolte mediante interlocuzione tra amministrazione e impresa, eventualmente anche tramite la presentazione di due SCIA separate. Sono state invece ritenute infondate le censure relative alla mancata comunicazione di impatto acustico: tale adempimento è necessario per il trasferimento dell'attività di categoria C ai sensi dell'art. 5 l. 287/1991. La ricorrente dovrà quindi dichiarare espressamente la cessazione dell'attività di categoria C oppure allegare una nuova perizia fonometrica. In applicazione del bilanciamento cautelare, il TAR ha ordinato al Comune di avviare entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza l'interlocuzione con la ricorrente per consentire la regolarizzazione degli atti compatibili con il portale; nelle more ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all'inibizione delle attività di categoria A e B, mantenendo ferma l'inibizione dell'attività di categoria C. La domanda cautelare è stata quindi accolta parzialmente. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 23 giugno 2026, anche ai fini di una possibile definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha adottato una misura cautelare parziale e conformativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato quale possibile fondamento per la definizione del giudizio con sentenza in occasione della successiva camera di consiglio.

  • art. 5 l. 287/1991

    La categoria C di attività di somministrazione, trasferita presso nuovi locali, richiede la comunicazione di impatto acustico; in alternativa deve essere dichiarata la cessazione di tale attività.

Massime di principio

  • In assenza di uno specifico divieto previsto dalla normativa di settore, non è preclusa la presentazione di un'unica SCIA per comunicare contestualmente il trasferimento dell'esercizio presso nuovi locali e l'estensione dell'attività a un'altra categoria.
  • Le difficoltà meramente formali derivanti dalle funzionalità del portale informatico dell'amministrazione non possono tradursi, di per sé, in un ostacolo sostanziale all'esercizio dell'attività; l'amministrazione deve cooperare con l'impresa per consentire la presentazione degli atti necessari, anche mediante SCIA separate.
  • Il trasferimento presso nuovi locali di un'attività di somministrazione rientrante nella categoria C richiede la comunicazione di impatto acustico; in mancanza, l'interessato deve dichiarare la cessazione dell'attività oppure produrre una nuova perizia fonometrica.
  • In sede cautelare il giudice può sospendere solo parzialmente il provvedimento inibitorio, consentendo la prosecuzione delle attività non interessate dal vizio e mantenendo l'inibizione per l'attività che richiede ulteriori adempimenti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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