Cassazione Civile, Ordinanza n. 19063/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, disconoscendo la deducibilità ai fini IRES e la detraibilità IVA di costi fatturati da un'altra società per lavori edili e per prestazioni amministrative e di sviluppo, ritenute oggettivamente inesistenti. In autotutela l'Amministrazione aveva poi annullato le riprese relative ai lavori edili, riducendo il recupero a tassazione sul residuo imponibile. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle prestazioni e l'assenza di elementi sufficienti per qualificare la fornitrice come mera cartiera. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato le regole sulle presunzioni e sul riparto dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, trascurando una valutazione globale e unitaria di plurimi indizi (assenza di struttura operativa del fornitore, incoerenza delle prestazioni rispetto all'oggetto sociale, sproporzione dei corrispettivi, mancata prova dei pagamenti e della pretesa compensazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA; tale prova non può essere desunta dalla sola fattura o dalla regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Ha inoltre censurato la decisione di merito perché aveva valutato gli indizi in modo frammentario, concentrandosi sulla mancata prova che la società fornitrice fosse una cartiera e trascurando altri elementi significativi, come la mancanza di prova del pagamento o della compensazione del debito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; una volta forniti dall'Ufficio elementi idonei, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni.
art. 2727 c.c.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.
art. 2729 c.c.
richiamato per il requisito di gravità, precisione e concordanza degli indizi e per la necessità di una loro valutazione unitaria.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base normativa per l'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in materia di imposte sui redditi.
art. 40, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in collegamento con l'art. 39 per l'applicazione delle regole sull'accertamento induttivo.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
indicato come base normativa per desumere omissioni e indicazioni false o inesatte ai fini IVA anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione delle presunzioni deve essere compiuta in modo globale e unitario: il giudice di merito non può esaminare gli indizi in modo atomistico o frammentario, ma deve verificarne la capacità complessiva di dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
- Quando l'Ufficio abbia provato, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza per poter dedurre i costi e detrarre l'IVA.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non sono di per sé idonee a vincere la prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, poiché tali documenti sono facilmente falsificabili e compatibili con operazioni fittizie.
- Accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non rileva la prova della buona fede del committente o cessionario, poiché questi è in grado di conoscere se e in quale misura abbia realmente ricevuto la prestazione o il bene.
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