Cassazione Penale, Sentenza n. 26650/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in ricettazione di un ciclomotore provento di furto. Deducevano violazioni di legge e vizio di motivazione: (i) il veicolo sarebbe stato rinvenuto in via Salvatore Rosa n.46 e non nei locali dell'officina, circostanza decisiva non valutata; (ii) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, per il presunto valore non modesto del bene; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante comportamento collaborativo e risalenza dei precedenti. Inoltre il difensore sosteneva che alcune questioni non erano state correttamente esaminate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che alcuni motivi fossero dedotti per la prima volta in sede di legittimità e consistessero in richieste di rivalutazione del merito (es. valutazione della prova e del luogo di rinvenimento), non ammissibili in Cassazione ai sensi degli artt. 606 e 609 c.p.p.; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, dal momento che la Corte d'appello aveva motivatamente evidenziato i numerosi precedenti dei ricorrenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione pronunciata il 13 maggio 2025.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma è richiamata quale fattispecie di reato per cui i ricorrenti sono stati condannati; non è stata contestata la sussistenza del reato ma piuttosto la valutazione delle circostanze di fatto connesse al rinvenimento del bene
art. 648, comma 4, cod. pen. (attenuante per valore modesto)
I ricorrenti invocavano la riduzione per il valore non modesto del bene; la Corte ha ritenuto che la questione comportasse una valutazione di merito non riesaminabile in Cassazione se dedotta per la prima volta
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte d'appello ha motivatamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali dei ricorrenti; la Cassazione ha ritenuto la decisione non censurabile
artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Queste norme limitano la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che non siano state prospettate in appello; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili i motivi nuovi o meramente ricognitivi
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Regole sullo svolgimento del procedimento in Cassazione con contraddittorio scritto e senza udienza orale in assenza di tempestiva richiesta; la Corte ha proceduto per iscritto avendo non ricevuto istanza di trattazione orale
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni di fatto o di merito che non siano state previamente dedotte nel grado di appello; tali questioni sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio
- Le censure che richiedono la rivalutazione della prova o della valutazione del valore di un bene appartengono al merito e, se proposte per la prima volta in Cassazione, vengono normalmente dichiarate inammissibili
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (es. valore modesto o attenuanti generiche) è fondamentale prospettarle e documentarle nelle fasi di merito; la mera affermazione in Cassazione senza precedente valutazione di grado è inefficace
- I precedenti penali del soggetto possono incidere negativamente sulla concessione delle attenuanti generiche e la Corte d'appello deve motivare adeguatamente tale esclusione; tale motivazione è difficilmente censurabile in Cassazione se adeguata
- Se non viene richiesta tempestivamente la trattazione orale, il procedimento può svolgersi per contraddittorio scritto (artt. 610 e 611 c.p.p.), con limitazioni nelle possibilità di produrre nuovi argomenti
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato o manifestamente inammissibile
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