Cassazione Penale, Sentenza n. 8986/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 19/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di sospensione urgente e di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 14/07/2022. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la nomina del difensore di fiducia (Avv. Vincenzo Noviello) fosse invalida perché il legale era stato radiato/sospeso dall'albo al momento della nomina; perciò la notifica del decreto di citazione al difensore sarebbe nulla assoluta e l'imputato sarebbe rimasto privo di assistenza, con conseguente nullità degli atti rilevabile in ogni stato e grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la nullità eccepita non era stata tempestivamente dedotta e, oltre a ciò, la sentenza definitiva è ormai passata in giudicato quindi le nullità invocate non sono deducibili in sede di esecuzione. La Corte territoriale aveva correttamente valutato che il Capasso era venuto a conoscenza del procedimento (notifica personale del decreto di citazione) e, pur avendo eletto domicilio e nominato un difensore, si era poi disinteressato alle vicende processuali senza allegare circostanze plausibili che giustificassero una "incolpevole ignoranza". Di conseguenza sono stati esclusi i presupposti per la restituzione in termini. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Riferito alla materia della citazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le nullità connesse alla citazione non dedotte tempestivamente e successivamente al passaggio in giudicato non possano essere utilizzate in sede esecutiva per rimettere in discussione la validità del processo.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nullità della notifica al difensore sospeso/radiato; la sentenza osserva che, anche se fosse sussistente una nullità formale, tale questione non è stata efficacemente sollevata nei termini e non è idonea a impedire il decorso del giudizio una volta divenuto definitivo, salvo che non sia stata tempestivamente opposta.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che legittima la nomina di difensore d'ufficio in caso di assenza dell'imputato; il primo giudice aveva nominato un difensore d'ufficio e la Corte non ha ritenuto erronea tale scelta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso contro le ordinanze e la condanna alle spese; la Corte ha applicato questo articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un'ammenda equitativa di euro 3.000.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha valutato la conformità alla CEDU alla luce della giurisprudenza comunitaria, ritenendo che non ricorresse violazione dato che il ricorrente era a conoscenza del procedimento e non ha provato una incolpevole ignoranza o un impedimento oggettivo a seguire il processo.
Massime di principio
- Le nullità connesse alla mancata citazione dell'imputato o del difensore, se non tempestivamente dedotte e se la sentenza è passata in giudicato, non possono essere efficacemente sollevate in sede esecutiva per rimettere in discussione la validità del processo.
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio genera una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: chi ha eletto domicilio e nominato difensore deve allegare circostanze concrete che giustifichino la sua incolpevole mancata conoscenza degli atti processuali.
- Per ottenere la restituzione in termini o la sospensione dell'esecuzione per vizi di notifica occorre non soltanto invocare nullità formali, ma anche dimostrare in modo circostanziato che l'imputato era incolpevolmente ignorante del prosieguo del procedimento.
- La Corte può respingere richieste di remissione in termini quando emerge che l'imputato si è volontariamente o colpevolmente sottratto alla partecipazione al procedimento, senza fornire una giustificazione plausibile.
- Chi intende far valere la nullità derivante dalla notifica a un difensore non più abilitato deve sollevarla tempestivamente; l'omessa deduzione nei termini rilevabili impedisce la ristrutturazione del giudizio una volta divenuto definitivo.
- In situazioni analoghe, valutare sempre: a) se il ricorrente ha effettivamente avuto notizia del procedimento; b) se ha eletto domicilio/nominato difensore (indice di conoscenza); c) se ha prodotto allegazioni circostanziate che giustifichino incolpevole ignoranza; d) la tempestività dell'eccezione processuale.
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