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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8986/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 19/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di sospensione urgente e di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 14/07/2022. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la nomina del difensore di fiducia (Avv. Vincenzo Noviello) fosse invalida perché il legale era stato radiato/sospeso dall'albo al momento della nomina; perciò la notifica del decreto di citazione al difensore sarebbe nulla assoluta e l'imputato sarebbe rimasto privo di assistenza, con conseguente nullità degli atti rilevabile in ogni stato e grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la nullità eccepita non era stata tempestivamente dedotta e, oltre a ciò, la sentenza definitiva è ormai passata in giudicato quindi le nullità invocate non sono deducibili in sede di esecuzione. La Corte territoriale aveva correttamente valutato che il Capasso era venuto a conoscenza del procedimento (notifica personale del decreto di citazione) e, pur avendo eletto domicilio e nominato un difensore, si era poi disinteressato alle vicende processuali senza allegare circostanze plausibili che giustificassero una "incolpevole ignoranza". Di conseguenza sono stati esclusi i presupposti per la restituzione in termini. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferito alla materia della citazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le nullità connesse alla citazione non dedotte tempestivamente e successivamente al passaggio in giudicato non possano essere utilizzate in sede esecutiva per rimettere in discussione la validità del processo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità della notifica al difensore sospeso/radiato; la sentenza osserva che, anche se fosse sussistente una nullità formale, tale questione non è stata efficacemente sollevata nei termini e non è idonea a impedire il decorso del giudizio una volta divenuto definitivo, salvo che non sia stata tempestivamente opposta.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che legittima la nomina di difensore d'ufficio in caso di assenza dell'imputato; il primo giudice aveva nominato un difensore d'ufficio e la Corte non ha ritenuto erronea tale scelta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso contro le ordinanze e la condanna alle spese; la Corte ha applicato questo articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un'ammenda equitativa di euro 3.000.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha valutato la conformità alla CEDU alla luce della giurisprudenza comunitaria, ritenendo che non ricorresse violazione dato che il ricorrente era a conoscenza del procedimento e non ha provato una incolpevole ignoranza o un impedimento oggettivo a seguire il processo.

Massime di principio

  • Le nullità connesse alla mancata citazione dell'imputato o del difensore, se non tempestivamente dedotte e se la sentenza è passata in giudicato, non possono essere efficacemente sollevate in sede esecutiva per rimettere in discussione la validità del processo.
  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio genera una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: chi ha eletto domicilio e nominato difensore deve allegare circostanze concrete che giustifichino la sua incolpevole mancata conoscenza degli atti processuali.
  • Per ottenere la restituzione in termini o la sospensione dell'esecuzione per vizi di notifica occorre non soltanto invocare nullità formali, ma anche dimostrare in modo circostanziato che l'imputato era incolpevolmente ignorante del prosieguo del procedimento.
  • La Corte può respingere richieste di remissione in termini quando emerge che l'imputato si è volontariamente o colpevolmente sottratto alla partecipazione al procedimento, senza fornire una giustificazione plausibile.
  • Chi intende far valere la nullità derivante dalla notifica a un difensore non più abilitato deve sollevarla tempestivamente; l'omessa deduzione nei termini rilevabili impedisce la ristrutturazione del giudizio una volta divenuto definitivo.
  • In situazioni analoghe, valutare sempre: a) se il ricorrente ha effettivamente avuto notizia del procedimento; b) se ha eletto domicilio/nominato difensore (indice di conoscenza); c) se ha prodotto allegazioni circostanziate che giustifichino incolpevole ignoranza; d) la tempestività dell'eccezione processuale.

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