Sentenza n. 5623/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 23 ottobre 2024, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità; e per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 23 ottobre 2024 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per frattura della vertebra L3 e discoartrosi diffusa
Esito
Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio dal 1993, aveva presentato il 23 ottobre 2024 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'iscrizione a categoria e la corresponsione dell'equo indennizzo per la frattura della vertebra L3, conseguente a un infortunio del 17 luglio 2024, e per la discoartrosi diffusa. Ha dedotto che l'istanza, corredata da documentazione medica e trasmessa agli organi competenti ai sensi del d.P.R. 461/2001, non era stata definita nonostante il decorso del termine massimo di 290 giorni ricavabile dalla somma dei termini delle diverse fasi procedimentali. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere con atto espresso e motivato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'inerzia del Ministero per violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento. Ha rilevato che il termine complessivo di 290 giorni, tenuto conto dell'eventuale sospensione non verificatasi nel caso concreto, era decorso senza un provvedimento conclusivo; i ritardi o le disfunzioni tra i diversi uffici non esonerano l'amministrazione procedente dal rispetto del termine complessivo. Ha ordinato al Ministero di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire, su richiesta di parte, entro i successivi 90 giorni dall'insediamento. La memoria e la documentazione ministeriali depositate il 18 settembre 2026 sono state ritenute tardive e non considerate. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il ricorso è fondato e va accolto, considerato che, come evidenziato dalla parte ricorrente, il termine procedimentale per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio risulta essere inutilmente decorso senza che l’amministrazione resistente abbia adottato alcun provvedimento conclusivo in merito, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile; il suo inutile decorso, in assenza di una determinazione conclusiva, rende illegittima l'inerzia.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Va, quindi, dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Interno sull’istanza del ricorrente e va ordinato allo stesso di concludere il procedimento in questione mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione di parte se anteriore, della presente sentenza.
Nel giudizio contro il silenzio, accertata l'illegittima inerzia, il giudice ordina all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato in sentenza e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Come da giurisprudenza costante anche di questo Tar, infatti, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere concluso – tenendo altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione della procedura (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) – entro 290 giorni (cfr. Tar Sicilia, Catania, sent. n. 2186 del 2025, con la giurisprudenza ivi citata; Tar Campania, Napoli, sent. n.6921 del 2021; Tar Lombardia, Milano, sent. 724 del 2023).
Per il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la durata massima complessiva individuata dal giudice è di 290 giorni, salva la considerazione dell'eventuale periodo di sospensione.
Massime di principio
- Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve concludersi entro 290 giorni, computando l'eventuale periodo di sospensione previsto; una volta decorso tale termine senza un atto conclusivo, il silenzio dell'amministrazione è illegittimo.
- I ritardi o le disfunzioni organizzative tra gli uffici dell'amministrazione coinvolti nel procedimento non esonerano l'amministrazione procedente dall'obbligo di rispettare il termine complessivo di conclusione.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2679/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1933/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1938/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →