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Ordinanza

Ordinanza n. 902/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né sull'istanza cautelare. Ha ordinato al ricorrente di regolarizzare la procura alle liti ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 15 luglio 2026.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del Questore di Bergamo del 29 dicembre 2025, notificato il 9 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto del Questore di Bergamo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR ha rilevato d'ufficio una irregolarità della procura alle liti: la copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e depositata nel fascicolo non era asseverata. Tale omissione è stata ritenuta contraria all'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e all'art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 2-ter c.p.a.

    La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve rispettare gli adempimenti previsti per la validità del deposito telematico, tra cui l'asseverazione rilevante nel caso esaminato.

  • art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021

    La disposizione è richiamata quale base tecnica dell'obbligo di asseverazione della copia per immagine della procura cartacea.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione dell'atto processuale irregolare entro il termine assegnato dal giudice; nel caso concreto è stato fissato un termine perentorio di dieci giorni.

Massime di principio

  • La copia per immagine di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo, depositata nel processo amministrativo telematico, deve essere asseverata secondo le prescrizioni del codice del processo amministrativo e delle relative regole tecnico-operative.
  • Quando la procura alle liti depositata è irregolare per mancata asseverazione della copia per immagine, il giudice deve consentirne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
  • La rilevata irregolarità della procura impedisce la definizione immediata dell'incidente cautelare, la cui trattazione può essere rinviata a una successiva udienza camerale dopo la regolarizzazione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieProcesso amministrativo telematicoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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