Cassazione Penale, Sentenza n. 27948/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, articolando quattro motivi: 1) presunta inosservanza dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per illegittima notifica del decreto di citazione in appello (contestando che la notifica fosse stata fatta al difensore mentre l'elettivo domicilio risultava altrove); 2) carente motivazione della Corte d'Appello rispetto all'eccezione di nullità della notifica, pur tempestivamente dedotta; 3) violazione di norme processuali e carente valutazione delle prove, poiché la condanna si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della teste Gallisai la quale avrebbe dichiarato di non ricordare chi avesse effettuato il controllo in magazzino; 4) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 2, cod. pen., atteso che la rimozione della placca antitaccheggio sarebbe stata provata solo dalla dichiarazione della stessa teste circa il reperimento di una placca danneggiata in altro capo vicino al giubbotto oggetto del furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i quattro motivi: (i) la notifica del decreto di citazione in appello è stata valida perché, al momento della scarcerazione, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore e la nuova elezione di domicilio prevale sulla precedente; (ii) la mancata motivazione espressa sulla nullità della notifica non ha rilevanza sulla validità della decisione; (iii) la Corte territoriale ha legittimamente valutato la testimonianza della teste Gallisai (riconoscimento dell'imputato già in fase istruttoria e conferme in appello) e ha motivato in modo congruo la deduzione relativa alla placca antitaccheggio trovata; (iv) l'accertamento dell'aggravante appare logicamente sostenuto dalla ricostruzione dei fatti. La Corte ha inoltre precisato che, per ragioni processuali, l'inammissibilità del ricorso esclude ogni valutazione sulla querela richiesta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore poiché il ricorrente, al momento della scarcerazione, aveva eletto domicilio presso il legale e tale elezione prevale sulla precedente.
art. 606, comma 1, lett. c), b) e e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, carenza o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi sollevati manifestamente infondati.
art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione della prova testimoniale in appello: la Corte può rinnovare l'esame e la valutazione della testimonianza e ritenere credibile la testimonianza anche se la teste aveva difficoltà di memoria, purché il complesso motivazionale sia congruo.
art. 625, comma 2, n. 2, cod. pen.
Aggravante relativa alla rimozione di sistemi di sicurezza (placca antitaccheggio). La Corte ha ritenuto che il rinvenimento di una placca danneggiata in un capo vicino e la circostanza del capo mancante possano logicamente far ritenere compiuta la rimozione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme a carico del ricorrente per ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali nella formulazione dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato l'articolazione del ricorso nei limiti richiesti dalle disposizioni applicabili.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento alla modifica della procedibilità (introduzione/obbligatorietà della querela per taluni reati). La Corte ha ricordato che, data l'inammissibilità del ricorso, non procede all'accertamento sull'eventuale mancanza di querela nei giudizi pendenti in Cassazione.
Massime di principio
- La notifica al difensore è valida se l'imputato ha eletto domicilio presso quel difensore e tale elezione era efficace al momento della comunicazione (es. al momento della scarcerazione); la nuova elezione prevale sulla precedente anche se non espressamente revocata.
- La mancata esposizione motivata di una eccezione processuale da parte della Corte territoriale non è automaticamente causa di annullamento se il vizio è irrilevante per l'esito del giudizio.
- La Corte d'appello può rinnovare e valutare la testimonianza in fatto e ritenerla sufficiente per la condanna anche quando la teste dichiari difficoltà di memoria, purché vi sia congruità e coerenza logica nella valutazione probatoria e, se presenti, elementi di conferma (es. riconoscimento in fase istruttoria).
- Per ritenere sussistente l'aggravante per rimozione di dispositivi antitaccheggio non è necessario un collegamento materiale diretto se la ricostruzione logica dei fatti (es. rinvenimento di placca danneggiata vicino al capo mancante e osservazione di comportamento sospetto) la rende ragionevolmente probabile.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce che la Corte esamini questioni processuali ulteriori (es. mancanza di querela introdotta da nuove norme) che richiederebbero un accertamento sul merito retroattivo, salvo casi di abolitio criminis.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e a somme a titolo di sanzione (Cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare con attenzione l'ammissibilità e le concrete prospettive di successo prima di proporre ricorso per cassazione.
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