Cassazione Civile, Ordinanza n. 35309/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti, in epoca anteriore all'apertura della procedura, in favore di una società fornitrice per rapporti commerciali intercorsi tra le parti. Il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova della scientia decoctionis; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, accogliendo la revocatoria nei limiti di Euro 102.073,20. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 67 l. fall., 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza su un solo indizio e trascurando le prove testimoniali; con il secondo ha censurato il dies a quo del periodo sospetto, ritenendo che dovesse decorrere dal decreto di ammissione alla procedura e non dalla domanda; con il terzo ha contestato la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, assumendo che l'interruzione potesse operare solo dalla data del decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario; con il quarto ha invocato l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso, assumendo che le prassi del settore e non solo quelle del singolo rapporto dovessero rilevare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza del periodo sospetto dell'azione revocatoria alla luce del principio di diritto secondo cui, nel regime applicabile, il computo a ritroso decorre dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non dalla data della domanda. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 67 legge fall.
Per la scientia decoctionis la valutazione degli indizi è riservata al merito; ai fini del periodo sospetto, nel caso esaminato il computo a ritroso deve iniziare dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata; l'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso richiede di verificare le modalità concretamente praticate nel rapporto tra le parti.
art. 115 c.p.c.
Non può essere usato per contestare la valutazione di merito delle prove, se non nei limiti dell'erronea percezione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza a taluni elementi rispetto ad altri rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Gli indizi possono concorrere a fondare la prova presuntiva dello stato soggettivo rilevante ai fini revocatori, se gravi, precisi e concordanti.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva dello stato di insolvenza o della sua conoscibilità deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, apprezzate dal giudice di merito.
art. 360-bis c.p.c.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la soluzione accolta dalla Corte d'appello risultava conforme a orientamento consolidato.
d.lgs. n. 270 del 1999, art. 49
L'azione revocatoria da parte del commissario straordinario è proponibile soltanto se autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali; ciò rileva per individuare la decorrenza del termine di prescrizione nel regime dell'amministrazione straordinaria.
l. n. 95 del 1979
Richiamata come disciplina anteriore e non applicabile al caso, utile solo per distinguere l'orientamento giurisprudenziale precedente.
Massime di principio
- La valutazione della scientia decoctionis in sede revocatoria fondiaria/fallimentare è giudizio di merito sorretto da presunzioni: in cassazione non è censurabile se la Corte territoriale ha indicato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.
- I motivi di ricorso che mirano soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove testimoniali o documentali sono inammissibili quando investono il merito della ricostruzione fattuale.
- Nel regime dell'amministrazione straordinaria disciplinato dal d.lgs. n. 270 del 1999, il computo del periodo sospetto per l'azione revocatoria decorre dal decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non dalla data di presentazione della domanda.
- Il termine di prescrizione dell'azione revocatoria si interrrompe con l'esercizio dell'azione stessa, ma la questione è regolata dal consolidato orientamento sulla concreta disciplina applicabile alla procedura concorsuale considerata.
- L'esenzione dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso va verificata avendo riguardo alle modalità di pagamento concretamente praticate nel rapporto tra le specifiche parti, non alle prassi del settore economico in astratto.
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