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Ordinanza

Ordinanza n. 431/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che approva uno schema generale di convenzione sulle misure di compensazione ambientale connesse alla realizzazione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con relativo parere di regolarità tecnica e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione comunale, il parere di regolarità tecnica, lo schema di convenzione e gli atti connessi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha sostenuto che il Comune non potesse approvare preventivamente uno schema generale destinato a disciplinare le misure di compensazione ambientale, poiché, secondo la disciplina statale di settore e il D.M. 10 settembre 2010, il contenuto delle convenzioni dovrebbe essere definito nella conferenza di servizi relativa al singolo procedimento di autorizzazione unica, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'intervento e dei suoi concreti impatti. Sono stati dedotti, inoltre, l'insussistenza del potere comunale, la violazione della disciplina statale, il difetto di istruttoria e di motivazione e lo sviamento di potere. Il Comune ha contestato la fondatezza delle censure e chiesto il rigetto della domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato preliminarmente che l'atto non è riferito a uno specifico procedimento autorizzatorio né a un determinato operatore, e che non è immediatamente chiaro se lo schema abbia efficacia vincolante oppure costituisca un mero modello convenzionale adattabile o disattendibile nella conferenza di servizi del singolo impianto. Tale profilo incide sull'attualità dell'interesse a ricorrere e richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando che l'attualità dell'interesse a ricorrere dipende dalla verifica della concreta portata conformativa dello schema, il Collegio ha ritenuto comunque insussistente il periculum in mora. La deliberazione, allo stato, non modifica immediatamente la sfera giuridica della società, ma predispone soltanto un modello destinato a essere eventualmente recepito nei futuri procedimenti autorizzatori. L'eventuale pregiudizio potrà concretizzarsi soltanto con l'adozione dei successivi provvedimenti applicativi nell'ambito del procedimento di repowering, avverso i quali resteranno esperibili gli ordinari strumenti di tutela. Il difetto del pericolo attuale di danno grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. ha reso superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris delle censure. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la novità e particolare complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pericolo attuale di un danno grave e irreparabile

    La sospensione cautelare richiede la presenza del periculum in mora; in assenza di una modificazione immediata della sfera giuridica del ricorrente e di un danno attuale, la domanda cautelare deve essere respinta, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.

  • D.M. 10 settembre 2010

    La ricorrente ha invocato la disciplina relativa alle misure di compensazione ambientale, sostenendo che il contenuto delle convenzioni debba essere definito nella conferenza di servizi del singolo procedimento di autorizzazione unica; il TAR non ha deciso tale questione nella fase cautelare.

  • art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La disposizione è richiamata in relazione al parere di regolarità tecnica impugnato; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa legittimità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare non può essere accolta quando l'atto impugnato ha natura meramente preparatoria o generale e non produce, allo stato, una modificazione immediata della sfera giuridica del ricorrente; l'eventuale pregiudizio derivante dai successivi atti applicativi non integra un periculum attuale ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
  • Quando la concreta portata conformativa di uno schema generale approvato dall'amministrazione non è desumibile con chiarezza e richiede di stabilire se esso sia vincolante o meramente orientativo, la questione sull'attualità dell'interesse a ricorrere deve essere riservata alla fase di merito se incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
  • Se l'atto generale non determina direttamente la lesione lamentata, il pregiudizio può diventare attuale soltanto con l'adozione dei successivi provvedimenti applicativi, impugnabili con gli ordinari strumenti di tutela.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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