Cassazione Penale, Ordinanza n. 31044/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante fallimentare, riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulle residue aggravanti e rideterminato la pena, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta preferenziale. L'unico motivo dedotto riguardava l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato: secondo il ricorrente, non sarebbe stato provato il dolo richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già proposte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece spiegato in modo congruo la sussistenza del dolo specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sull'elemento soggettivo era generica e non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva correttamente affermato che la bancarotta fraudolenta preferenziale richiede il dolo specifico di arrecare un vantaggio a un creditore, accettando il rischio di danno per gli altri creditori, e aveva valorizzato, come indici fattuali, la situazione di grave crisi della società fallita e il collegamento familiare tra le società coinvolte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, legge fall.
La Corte richiama l'esclusione della circostanza aggravante prevista da questa disposizione operata in appello, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 216 legge fall.
È la norma incriminatrice che, nel caso concreto, sorregge la contestazione di bancarotta fraudolenta preferenziale.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale l'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico, consistente nella volontà di favorire un creditore soddisfatto, accettando l'eventualità del pregiudizio per gli altri creditori.
- Ai fini della dimostrazione del dolo specifico possono rilevare anche indici fattuali desunti dal contesto complessivo dell'operazione, come la situazione di grave crisi della società e i rapporti di prossimità o controllo tra i soggetti coinvolti.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo non è specifica se non spiega perché le argomentazioni della corte territoriale siano erronee o illogiche, ma si limita a una mera contestazione assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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