Sentenza n. 14965/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS- del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del Visto per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del visto per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Un cittadino marocchino residente in Italia aveva ottenuto dal competente Sportello unico per l'immigrazione il nulla osta nominativo al lavoro subordinato per l'assunzione, come lavoratore domestico, di un connazionale. Il lavoratore beneficiario del nulla osta e il potenziale datore di lavoro hanno impugnato il successivo diniego consolare del visto, motivato dall'incompletezza della documentazione e dall'inidoneità a dimostrare l'esperienza professionale nel settore dell'assistenza familiare. Il datore di lavoro ha agito anche in nome proprio, sebbene la posizione sostanziale incisa dal diniego fosse quella del lavoratore. Il ricorso deduceva l'illegittimità del diniego, anche perché adottato dopo il remand senza che il nulla osta al lavoro fosse stato confermato dal competente Sportello unico per l'immigrazione e sulla base di una motivazione riferibile, semmai, allo Sportello unico ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024. È stata inoltre contestata l'inammissibilità della motivazione postuma contenuta nella relazione della sede consolare.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro e ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla sua posizione. Ha distinto la legittimazione a partecipare al procedimento amministrativo, riconosciuta al datore di lavoro ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990, dalla legittimazione processuale a far valere in nome proprio la posizione giuridica del lavoratore, esclusa dall'art. 81 c.p.c. in assenza di una specifica previsione di legge. Il ricorso è tuttavia rimasto ammissibile perché proposto anche dal lavoratore, titolare della legittimazione ad impugnare il diniego e nei cui confronti il Ministero era passivamente legittimato. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, dopo il remand, il Consolato aveva mantenuto il diniego mentre il nulla osta al lavoro non risultava ancora confermato dal competente Sportello unico per l'immigrazione. In tale situazione, la sede consolare non avrebbe potuto negare il visto sulla base della motivazione relativa all'esperienza professionale, trattandosi di una valutazione che, in caso di esito negativo della procedura di conferma, avrebbe eventualmente dovuto essere compiuta dallo Sportello unico ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024. È stata inoltre esclusa l'ammissibilità della motivazione postuma contenuta nella relazione sui fatti di causa. Il TAR ha quindi accolto il ricorso del lavoratore e annullato il diniego, ponendo le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, a carico del MAECI.
Norme richiamate
artt. 9 e 10 l. 241/1990
La legittimazione a partecipare al procedimento amministrativo non coincide necessariamente con la legittimazione processuale a impugnare il provvedimento.
art. 81 c.p.c.
fatti salvi i “casi espressamente previsti dalla legge”
È precluso agire in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui, salvo i casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge.
art. 3 d.l. 145/2024
La valutazione negativa collegata alla conferma del nulla osta al lavoro rientra nella competenza del competente Sportello unico per l'immigrazione, non della sede consolare, secondo quanto emerge dalla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La legittimazione a partecipare al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 241/1990 non attribuisce, di per sé, la legittimazione processuale a impugnare in nome proprio il provvedimento lesivo della posizione giuridica di un altro soggetto.
- Il soggetto che ha ottenuto un nulla osta al lavoro a favore di un lavoratore straniero può essere legittimato a intervenire nel procedimento amministrativo, ma non può impugnare in nome proprio il diniego del visto destinato al lavoratore, salvo una specifica ipotesi legislativa di sostituzione processuale.
- Quando il nulla osta al lavoro non è stato ancora confermato dal competente Sportello unico per l'immigrazione, la sede consolare non può anticipare o sostituire la valutazione negativa riservata a tale autorità nell'ambito della procedura di conferma.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve provenire dall'autorità competente e non può essere integrata mediante una motivazione postuma contenuta nella relazione dell'amministrazione nel corso del giudizio.
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