Ordinanza n. 48/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota del Responsabile Area Tecnica del Comune di Salve del 18.4.2025, prot. n. 5974, successivamente conosciuta; - della nota prot. n. 4725 del 27.3.2025 del Comune di Salve; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse, delle NTA, e in particolare degli artt. 13 e 48, del PUG adottato con Deliberazione C.C. n. 14 del 12/07/2024; - delle NTA del P.d.f.; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali con cui è stata respinta o ritenuta non assentibile una variante progettuale edilizio-urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve del 18 aprile 2025 e la precedente nota comunale del 27 marzo 2025, nonché, ove occorra, le norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Generale adottato e quelle del previgente Programma di Fabbricazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la qualificazione della variante come nuovo intervento edilizio incompatibile con il progetto originario, sostenendo che essa non fosse in contrasto con le NTA del Piano di Fabbricazione e del PUG. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, presumibilmente per carenza o inadeguatezza del riscontro alle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto. Il Comune ha sollevato eccezioni di inammissibilità, il cui esame è stato temporaneamente prescinduto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo, nei limiti della cognizione sommaria, che la variante progettuale fosse connotata da incompatibilità quali-quantitativa rispetto al progetto edificatorio originario. Gli interventi prospettati — tra cui il rifacimento integrale del chiosco bar, una piscina esterna, un solarium, una torretta e percorsi con pedane in legno — sono stati considerati opere nuove, di rilevante consistenza e caratterizzate da stabilità, essendo destinate a fornire servizi durante l'intero anno solare. Ne è derivata, in via prognostica, la necessità di un nuovo e autonomo permesso di costruire. Il TAR ha quindi ritenuto non prima facie fondate le censure relative alla compatibilità urbanistica, anche perché l'area è classificata come zona E2 di alto valore storico-naturalistico e ricompresa nel Progetto Norma 3, con trasformazione subordinata alla preventiva approvazione di un PUE. È stata ritenuta non manifestamente fondata anche la censura di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sia per la natura sostanzialmente vincolata della decisione, sia perché l'amministrazione aveva controdedotto alle osservazioni, sebbene con motivazione stringata, richiamando le ragioni già esplicitate nel preavviso. Il difetto del fumus ha assorbito l'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris, con assorbimento dell'esame del danno grave e irreparabile.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione non è stata ritenuta sussistente, poiché la decisione aveva natura sostanzialmente vincolata e l'amministrazione aveva comunque controdedotto alle osservazioni del privato.
Massime di principio
- Una variante progettuale che introduca opere nuove di rilevante consistenza e stabilmente destinate all'esercizio per tutto l'anno può essere qualificata, in luogo di una mera modifica dell'intervento originario, come nuovo intervento edilizio soggetto a un autonomo permesso di costruire.
- La compatibilità di una variante edilizia deve essere valutata anche in rapporto alla consistenza qualitativa e quantitativa delle opere previste rispetto al progetto originario; l'introduzione di strutture e servizi sostanzialmente nuovi può escludere la continuità del titolo edilizio precedente.
- In sede cautelare, la qualificazione dell'intervento come nuovo intervento edilizio e la conseguente applicazione delle norme urbanistiche vigenti possono escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento quando l'area sia assoggettata a una disciplina di tutela e a un obbligo di preventiva pianificazione attuativa.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è ravvisabile, in una decisione sostanzialmente vincolata, quando l'amministrazione abbia comunque esaminato e respinto le osservazioni del privato, anche mediante una motivazione sintetica purché riferibile alle ragioni già esplicitate nel preavviso.
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