Cassazione Civile, Ordinanza n. 20243/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di una dipendente postale, già inquadrata nella 4ª qualifica funzionale dell'ex Amministrazione P.T. con profilo di coadiutore, prima in area operativa dopo la privatizzazione di Poste Italiane e poi, a seguito di comando e successiva immissione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, nell'area B livello B1 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nell'area funzionale B posizione B2 con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e alle differenze retributive. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo corretta l'assegnazione al livello B1 sulla base della comparazione tra le declaratorie contrattuali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme di diritto e dei CCNL sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto richiamare la genericità delle allegazioni sulle mansioni, dovendosi effettuare il giudizio solo in base alle declaratorie contrattuali; con il secondo ha contestato l'interpretazione delle disposizioni contrattuali, sostenendo che la declaratoria dell'area operativa del contratto Poste, richiedendo conoscenze specifiche e capacità di uso di strumenti anche complessi, corrispondesse al livello B2 e non al B1.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la relativa argomentazione della sentenza impugnata fosse meramente ad abundantiam e quindi non costituente ratio decidendi autonomamente censurabile. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui, nel passaggio di dipendenti postali nei ruoli della pubblica amministrazione o di enti pubblici, la verifica della correttezza dell'inquadramento va compiuta raffrontando le declaratorie delle qualifiche dell'ordinamento pubblicistico dell'Amministrazione postale con le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell'amministrazione di destinazione al momento del trasferimento; in tale prospettiva la IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. corrisponde alla posizione economica B2 del comparto Ministeri. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi
art. 53, comma 10, L. n. 449/1997
viene richiamato per affermare che, nel passaggio di dipendenti postali nei ruoli della pubblica amministrazione o di enti pubblici, opera la disciplina della mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni e una sorta di ultrattività delle posizioni rivestite nel precedente impiego, ai limitati fini dell'inquadramento
art. 118 disp. att. c.p.c.
il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte viene fatto proprio per relationem quale base argomentativa del principio applicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. n. 797/1981
viene richiamata per l'ordinamento pubblicistico dell'Amministrazione postale e per le qualifiche da porre a confronto
L. n. 312/1980
viene menzionata come sistema di qualifiche funzionali superato dal nuovo sistema di classificazione del personale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione difetta l'interesse a censurare un'affermazione della sentenza impugnata che sia resa solo ad abundantiam e non integri la ratio decidendi, poiché l'impugnazione deve colpire la sola ragione effettivamente decisiva della decisione.
- Nel trasferimento di dipendenti da un'amministrazione postale a una pubblica amministrazione o ente pubblico, la corretta ricostruzione dell'inquadramento va effettuata confrontando le declaratorie delle qualifiche dell'ordinamento di provenienza con le posizioni economiche dell'amministrazione di destinazione vigenti al momento del trasferimento.
- Ai fini dell'inquadramento del dipendente trasferito, le qualifiche dell'ente di provenienza possono conservare una limitata ultrattività soltanto per consentire il raffronto con il sistema classificatorio vigente nell'amministrazione ad quem.
- La IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. corrisponde, secondo il principio applicato, alla posizione economica B2 del comparto Ministeri.
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