Cassazione Penale, Sentenza n. 33132/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte territoriale (12/04/2021) che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 582 c.p. (aggressione e afferramento al collo della parte civile con lesioni giudicate guaribili in un giorno). La ricorrente censurava violazione di legge e carenza di motivazione per aver la Corte territoriale disconosciuto il valore probatorio del certificato medico del Pronto Soccorso e l'attendibilità della persona offesa e della teste a carico, ritenendo invece credibili la versione dell'imputato e i testi a discarico, ricostruzione ritenuta dalla ricorrente congetturale e priva di riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso depositata personalmente dalla ricorrente in data 1/6/2022 e, altresì, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla remissione di querela accettata dall'imputato. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., alla luce della sopravvenuta causa di estinzione dell'interesse (remissione della querela).
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Norma relativa al reato di lesioni personali per cui era accusato l'imputato; la Corte territoriale aveva assolto ritenendo insufficiente la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
art. 589 c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione deve essere formulata nelle forme e nei termini prescritti: atto formale, sottoscritto dal ricorrente e trasmesso alla Corte, che produce l'effetto di rendere l'impugnazione inammissibile
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Fondamento giuridico dell'inammissibilità dell'impugnazione per cause indicate dalla legge (qui richiamata rispetto alla rinuncia formale del ricorrente)
art. 616 c.p.p.
Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato; la Corte ha ritenuto tale sanzione non applicabile quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. remissione della querela)
comma 8, art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228 conv. L. 25/02/2022, n. 15
Norme e disposizioni richiamate nella fase di deposito delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, citate nel fascicolo per le richieste scritte ai fini della decisione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e produce l'inammissibilità dell'appello/ricorso se redatta e trasmessa secondo le forme previste (sottoscrizione personale e ricezione): quindi, chi rinuncia perde la possibilità di veder esaminato il ricorso nel merito.
- La remissione di querela accettata dall'imputato può determinare una sopravvenuta carenza di interesse del parte civile a proseguire il ricorso e, insieme alla rinuncia, giustifica l'inammissibilità senza esame del merito.
- In caso di inammissibilità per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Corte normalmente condanna il ricorrente solo al pagamento delle spese processuali e non all'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Il valore probatorio di certificati medici e delle dichiarazioni della persona offesa resta valutazione di merito rimessa al giudice: in sede di impugnazione è necessario contestare con specificità e dimostrare errori di valutazione non meramente congetturali per ottenere revisione della decisione.
- Chi intende mantenere la possibilità di proseguire con l'impugnazione deve evitare di rinunciare o di rimettere la querela senza considerare gli effetti processuali: ogni atto che estingue l'interesse processuale può rendere il ricorso inammissibile.
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