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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33132/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte territoriale (12/04/2021) che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 582 c.p. (aggressione e afferramento al collo della parte civile con lesioni giudicate guaribili in un giorno). La ricorrente censurava violazione di legge e carenza di motivazione per aver la Corte territoriale disconosciuto il valore probatorio del certificato medico del Pronto Soccorso e l'attendibilità della persona offesa e della teste a carico, ritenendo invece credibili la versione dell'imputato e i testi a discarico, ricostruzione ritenuta dalla ricorrente congetturale e priva di riscontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso depositata personalmente dalla ricorrente in data 1/6/2022 e, altresì, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla remissione di querela accettata dall'imputato. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, ma non alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., alla luce della sopravvenuta causa di estinzione dell'interesse (remissione della querela).

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma relativa al reato di lesioni personali per cui era accusato l'imputato; la Corte territoriale aveva assolto ritenendo insufficiente la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 589 c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione deve essere formulata nelle forme e nei termini prescritti: atto formale, sottoscritto dal ricorrente e trasmesso alla Corte, che produce l'effetto di rendere l'impugnazione inammissibile

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Fondamento giuridico dell'inammissibilità dell'impugnazione per cause indicate dalla legge (qui richiamata rispetto alla rinuncia formale del ricorrente)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato; la Corte ha ritenuto tale sanzione non applicabile quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. remissione della querela)

  • comma 8, art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228 conv. L. 25/02/2022, n. 15

    Norme e disposizioni richiamate nella fase di deposito delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, citate nel fascicolo per le richieste scritte ai fini della decisione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e produce l'inammissibilità dell'appello/ricorso se redatta e trasmessa secondo le forme previste (sottoscrizione personale e ricezione): quindi, chi rinuncia perde la possibilità di veder esaminato il ricorso nel merito.
  • La remissione di querela accettata dall'imputato può determinare una sopravvenuta carenza di interesse del parte civile a proseguire il ricorso e, insieme alla rinuncia, giustifica l'inammissibilità senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Corte normalmente condanna il ricorrente solo al pagamento delle spese processuali e non all'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Il valore probatorio di certificati medici e delle dichiarazioni della persona offesa resta valutazione di merito rimessa al giudice: in sede di impugnazione è necessario contestare con specificità e dimostrare errori di valutazione non meramente congetturali per ottenere revisione della decisione.
  • Chi intende mantenere la possibilità di proseguire con l'impugnazione deve evitare di rinunciare o di rimettere la querela senza considerare gli effetti processuali: ogni atto che estingue l'interesse processuale può rendere il ricorso inammissibile.

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