Cassazione Penale, Sentenza n. 9646/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello sostenendo: a) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per non avere la Corte precisato il nesso fra le attività delittuose ascritte a Laura Zoli (rappresentante della FIMM s.r.l.) e il trasferimento bancario ricevuto da Damiani, nonché per avere trascurato lo iato temporale tra i delitti e il trasferimento; b) violazione di legge per avere la Corte dedotto l'esistenza del reato presupposto del riciclaggio (art. 648-bis c.p.) sulla base dei contenuti ritenuti insufficienti della sentenza di patteggiamento n. 3/2007 del Tribunale di Vigevano nei confronti della Zoli (che riguardava truffe, fatture per operazioni inesistenti e violazioni fiscali), senza un adeguato accertamento del nesso causale fra le condotte illecite e la somma trasferita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, conformandosi alle indicazioni impartite dalla Cassazione, avesse adeguatamente individuato e motivato il delitto presupposto del riciclaggio alla stregua degli elementi di fatto acquisiti: dalla sentenza di patteggiamento emergeva che la FIMM s.r.l. era utilizzata per truffe e frodi e non produceva redditi leciti; la dinamica temporale e bancaria (polizza vita del novembre 2003, mobilitazione nel marzo 2006, bonifico del 30/03/2006 sul conto aperto lo stesso giorno da Damiani e chiuso nove mesi dopo, emissione e deposito di assegni circolari e prelievo in contanti) è stata ritenuta compatibile con la provenienza illecita della somma e con gli atti costitutivi del reato di riciclaggio. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui trasferimenti o prelievi di denaro di provenienza delittuosa da/un conto bancario possono integrare il 648-bis, anche se realizzati in modo frammentario. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio è a forma libera: il trasferimento o il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto all'altro o il suo smobilizzo possono costituire atti di riciclaggio anche se realizzati in modo frammentario e progressivo; il delitto presupposto non deve necessariamente essere accertato con sentenza definitiva, ma deve risultare, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile e non giudizialmente escluso nella sua materialità.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione lamentava carenze di specificazione del nesso causale; la Corte di cassazione richiede che la Corte d'appello specifichi il rapporto causale tra attività illecite e somme trasferite, ma consente che ciò avvenga attraverso una valutazione adeguatamente motivata degli elementi di fatto.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata come elemento probatorio per ricavare che somme derivero no da attività illecite, purché il contenuto della sentenza sia idoneo a rendere astrattamente configurabile il fatto presupposto; non è automaticamente sufficiente ogni richiamo al patteggiamento se la sentenza non fornisce elementi utili per la ricostruzione del nesso.
art. 1 legge 312 luglio 2006, n. 241
Nella sentenza di merito era stata dichiarata l'estinzione della pena ai sensi di tale disposizione; la Cassazione non ha censurato tale accertamento nella decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (qui pari a euro 3.000).
Massime di principio
- La configurabilità del reato presupposto del riciclaggio non richiede una sentenza di condanna passata in giudicato sul delitto originario, ma che, alla luce degli elementi emersi, il fatto illecito sia almeno astrattamente configurabile e non materiale mente escluso.
- Una sentenza di patteggiamento può costituire base probatoria per desumere la provenienza illecita di somme se contiene elementi sufficienti a collegare la società o il soggetto a condotte fraudolente; in mancanza di elementi descrittivi, il richiamo al patteggiamento può essere insufficiente.
- Trasferimenti bancari tra conti intestati a diversi soggetti, il prelievo in contanti e operazioni di smobilizzo di fondi possono integrare atti di riciclaggio anche se realizzati in modo frazionato o progressivo, purché il giudice motivi il collegamento con la provenienza illecita dei fondi.
- La Corte d'appello ha autonomia di valutazione dei fatti e può colmare lacune motivazionali di precedenti decisioni, purché eviti argomentazioni già ritenute insufficienti dalla Cassazione e fornisca motivazione logica e non contraddittoria.
- Nelle impugnazioni per carenze di motivazione il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di vizi manifesti (incoerenza, contraddittorietà o palese illogicità); mere contestazioni sulla insufficiente esplicitazione del nesso, se la motivazione di merito è congrua, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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