Cassazione Penale, Sentenza n. 15084/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna in secondo grado per atti sessuali commessi con la figlia minorenne della convivente, riqualificati in art. 609‑quater c.p. Il ricorrente deduce plurime censure (13 motivi) tese a contestare: nullità o inutilizzabilità delle SIT protette e dell'incidente probatorio; vizi nella nomina e nelle competenze del perito e del consulente del P.M., con violazione delle prescrizioni della Carta di Noto; mancata acquisizione e valutazione di chat e di una perizia giurata; rigetto di richieste istruttorie in sede di rito abbreviato e rinnovazione dell'esame del consulente della difesa; contraddizioni e incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa e della madre, con tesi calunniatoria; travisamento e valutazione illogica delle prove; vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti; contestazione delle statuizioni civili e del quantum provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o consistenti in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità (doppia conforme). Ha ricordato che la Carta di Noto ha natura di linee guida e la sua inosservanza non comporta di per sé inutilizzabilità degli atti; ha confermato la possibilità di decidere sul rito abbreviato senza integrare istruttoria in appello nei limiti previsti dall'art. 603 c.p.p.; ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione della credibilità della minore e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, anche alla luce della necessaria valutazione complessiva dell'attitudine a testimoniare del minore; ha condiviso la riqualificazione del reato in 609‑quater per assenza degli elementi costitutivi del 609‑bis; ha respinto le eccezioni sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e ad rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 609‑quater cod. pen.
Norma applicata per la riqualificazione del fatto: atti sessuali compiuti con minore quando non sussistono gli estremi della violenza, minaccia o induzione mediante abuso di inferiorità. La Corte ha ritenuto che le condotte rientrassero in tale fattispecie.
art. 609‑bis cod. pen.
Capo di imputazione originario richiamato dalla difesa; la Corte ha ritenuto che mancassero gli elementi tipici di questa fattispecie (es. violenza, minaccia o abuso di inferiorità) giustificando la derubricazione.
art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure in larga parte generiche, non specifiche o consistenti in una rivalutazione del merito non consentita, dichiarando il ricorso inammissibile.
Carta di Noto (linee guida)
Considerata linee guida di carattere orientativo per l'audizione dei minori; la Corte ha affermato che la loro inosservanza non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità degli atti.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'integrazione istruttoria in appello nel rito abbreviato: la Corte ha ribadito che in appello la possibilità di ottenere nuova prova è molto limitata e discrezionale.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'opzione del rito abbreviato: l'opzione per il rito 'secco' dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato preclude censure successive sulla legittimità del rigetto stesso.
art. 192 cod. proc. pen.
Disposizioni su riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa: la Corte ha ribadito che, soprattutto nei reati sessuali su minorenni, il giudice può fondare il convincimento anche sulle sole dichiarazioni del minore ove la loro attendibilità risulti complessivamente valutata.
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la graduazione della pena operata dal giudice di merito, precluso un nuovo sindacato di merito in sede di legittimità se non sussiste manifesta illogicità.
art. 62‑bis cod. pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'assenza di precedenti non determina automaticamente la diminuente; è richiesto un apprezzamento positivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Norma che consente l'aumento, fino a un massimo, della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in via equitativa.
artt. 82 e 83 DPR 115/2002
Norme sul rimborso delle spese di patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha disposto che la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, sia liquidata dalla Corte di appello con separato decreto.
art. 2043 c.c. / art. 2059 c.c.
Richiamati nella censura sulle statuizioni civili: la Corte ha ritenuto fondate le domande risarcitorie per danno non patrimoniale, motivate e non manifestamente illogiche.
Massime di principio
- La Carta di Noto costituisce linee guida non vincolanti: la sua inosservanza non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità degli atti; va dimostrato un concreto pregiudizio probatorio.
- Nei procedimenti con rito abbreviato l'integrazione istruttoria in appello è fortemente limitata: le richieste di nuove acquisizioni probatorie devono essere motivate e rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
- In caso di 'doppia conforme' (conferma in primo e secondo grado) la Corte di cassazione non può rinnovare la valutazione del merito; è sindacabile solo la motivazione e solo per vizi di manifesta illogicità o omissione di temi decisivi previamente dedotti e ignorati.
- La credibilità della persona offesa minorenne va valutata in modo omnicomprensivo (attitudine a testimoniare, capacità di ricordare, contesto familiare, possibili fonti di contaminazione): il giudice può fondare la condanna anche sulle sole dichiarazioni del minore se la loro attendibilità è complessivamente accertata.
- Le censure generiche e prive di specificità processuale sono tipicamente inammissibili in cassazione; occorre indicare punti decisivi concretamente omessi o travisati per essere recepiti.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di motivazione macroscopicamente illogica o arbitraria.
- Chat o messaggi privi di data certa o non pienamente riferibili al procedimento hanno scarso valore probatorio se non adeguatamente documentati e contestualizzati.
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