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Sentenza

Sentenza n. 2847/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Brazzaville prot. n.2734, emesso in data 8 novembre 2024 e notificato il 27 novembre 2024, nonché di ogni altro atto presupposto, nonché connesso, consequenziale o successivo con ogni conseguente e necessaria statuizione di Legge; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\12\2025 : Dichiarazione di nullità o di annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Brazzaville prot. n.2734, emesso in data 27 ottobre 2025 e notificato in pari data, nonché della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 del 26 agosto 2025 e di ogni altro atto presupposto, nonché connesso, consequenziale o successivo con ogni conseguente e necessaria statuizione di Legge.

Giustizia amministrativa202505531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Brazzaville, emesso dapprima l'8 novembre 2024 e, a seguito di riesame disposto dal giudice, il 27 ottobre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e ha proposto motivi aggiunti contro il successivo provvedimento di diniego adottato in sede di riesame, nonché contro la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame dei vizi sostanziali dedotti o deducibili contro il diniego. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità connesso alla validità della procura alle liti. La procura, redatta in italiano e francese come scrittura privata con firma asseritamente autenticata da un notaio, non conteneva indicazioni dalle quali risultasse che il pubblico ufficiale avesse previamente identificato la sottoscrittrice e che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Poiché il processo amministrativo italiano è regolato dalla legge italiana e la procura speciale deve rispettare i requisiti formali previsti dal diritto processuale italiano, il difetto dell'autenticazione ha comportato l'invalidità della procura e, conseguentemente, la mancanza della sottoscrizione giuridicamente richiesta per il ricorso. Il TAR ha escluso sia la sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., sia la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità dei dinieghi del visto né sulle censure sostanziali. Ha ritenuto che la procura speciale alle liti, pur recando un timbro notarile, non documentasse gli elementi tipici dell'autenticazione previsti dall'art. 2703 c.c., ossia l'accertamento dell'identità della sottoscrittrice e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. La procura invalida non consentiva quindi di collegare giuridicamente il ricorso alla parte, determinando un difetto di sottoscrizione dell'atto introduttivo. Richiamando il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha escluso l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ritenendo che la procura debba precedere la redazione e la notificazione del ricorso e che la sua invalidità non sia sanabile successivamente. È stata altresì esclusa la rimessione in termini, poiché il ricorso era successivo alla pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria e non ricorrevano oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della questione e della prossimità temporale della decisione dell'Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudizio svoltosi in Italia, anche quanto alla procura rilasciata all'estero, è soggetto alla legge processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede che risultino sia la preventiva identificazione del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso quando ricorra una causa ostativa alla decisione nel merito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; nel caso concreto l'invalidità della procura ha determinato una carenza di sottoscrizione in senso giuridico.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura invalida o inesistente nel giudizio amministrativo.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile definizione in rito per il profilo relativo alla nullità della procura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di preavviso di rigetto era stata impugnata con i motivi aggiunti, ma la relativa questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato quale base del vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria, come applicato dal TAR.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti rilasciata all'estero deve rispettare la legge processuale italiana; l'autenticazione della sottoscrizione deve consentire di desumere l'identificazione preventiva del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • Nel giudizio amministrativo la nozione di sottoscrizione del ricorso è giuridica e comprende la sottoscrizione della parte legittimata a difendersi personalmente oppure quella del difensore munito di procura speciale valida; la procura invalida o inesistente determina la carenza di sottoscrizione e la nullità del ricorso.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria successiva di una procura inizialmente invalida o inesistente, poiché nel rito amministrativo la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non può essere riconosciuta per ricorsi proposti dopo la pubblicazione di un principio dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito i requisiti della procura, salvo la presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto.
  • Il difetto di una valida procura alle liti impedisce di collegare giuridicamente il ricorso alla parte e comporta la declaratoria d'ufficio di inammissibilità, senza esame delle censure sostanziali rivolte contro l'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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