Sentenza n. 814/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 7 del 3 gennaio 2022 della nona sezione civile della Corte d’Appello di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 7 del 3 gennaio 2022 della Corte d’Appello di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune non aveva dato esecuzione alla sentenza civile, asseritamente passata in giudicato, con la quale era stato condannato al pagamento di somme in favore di due creditori e delle spese di giudizio in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. Hanno chiesto che il TAR ordinasse all’amministrazione di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominasse un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l’inerzia dell’amministrazione in assenza di contestazioni o elementi ostativi. Ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza della Corte d’Appello entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto della provincia di Caserta, ovvero un funzionario da lui delegato, attribuendogli il compito di sostituirsi all’amministrazione e provvedere all’esecuzione della sentenza e della pronuncia sulle spese. L’eventuale compenso del commissario è stato posto a carico del Comune e riservato a separata liquidazione. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché si sostituisca all’amministrazione inottemperante e compia gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Le spese e gli eventuali costi dell’attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inottemperante.
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