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Sentenza

Sentenza n. 5596/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui è stata annullata l’attestazione di avvenuto deposito della Relazione a Struttura Ultimata c.d. RSU e dell’avvenuto deposito del collaudo o certificato di regolare esecuzione relativamente ad un intervento edilizio eseguito in Massa Lubrense – fraz. Sant’Agata presso il complesso alberghiero denominato “Due Golfi”; - nonché di ogni altro atto precedente, connesso e conseguente e, in particolare, per quanto occorrer possa, del preavviso di rigetto del 21.4.2026 prot. n. -OMISSIS- e della relativa istruttoria.

Giustizia amministrativa202604120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Genio Civile regionale che ha annullato l’attestazione di avvenuto deposito della Relazione a Struttura Ultimata e del collaudo o certificato di regolare esecuzione relativi a opere edilizie oggetto di un ordine penale di demolizione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del 4 maggio 2026, preceduto dal preavviso di rigetto del 21 aprile 2026, con cui il Genio Civile della Regione Campania ha annullato le attestazioni relative al deposito della Relazione a Struttura Ultimata e del collaudo o certificato di regolare esecuzione per lavori eseguiti presso il complesso alberghiero di sua proprietà a Massa Lubrense. Le opere erano state oggetto di un ordine di demolizione e ripristino impartito con sentenza penale del 21 luglio 2009 e di successiva ingiunzione a demolire del 19 dicembre 2025; la società aveva presentato una SCIA per dare esecuzione all’ingiunzione e, il 23 marzo 2026, denunciato i lavori al Genio Civile ai fini del deposito sismico. L’Amministrazione aveva ritenuto necessario presentare il fascicolo in regime di autorizzazione sismica in sanatoria, anziché mediante il semplice deposito dei calcoli strutturali. La società ha dedotto plurimi profili di illegittimità del provvedimento, sottolineando anche le ricadute dell’intervento regionale sull’esecuzione dell’ingiunzione penale e le possibili conseguenze penali. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso in questa sede. Ha ritenuto che, per contenuto, motivazione e contesto, il provvedimento impugnato si inserisca nella procedura di esecuzione dell’ingiunzione a demolire pronunciata dal giudice penale e sia funzionale all’esecuzione della demolizione; la controversia spetta quindi al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione penale. La domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro i termini processuali di rito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro i termini processuali di rito.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto dei termini processuali.

Massime di principio

  • Le controversie sugli atti e provvedimenti che si inseriscono nella fase di esecuzione di un ordine di demolizione impartito con una sentenza penale spettano al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione penale quando tali atti sono strettamente funzionali all’esecuzione della demolizione.
  • La giurisdizione va individuata considerando contenuto, motivazione e contesto dell’atto impugnato; la natura amministrativa dell’autorità che lo adotta non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa se l’atto si inserisce nell’esecuzione di una demolizione disposta dal giudice penale.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro i termini processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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