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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26300/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza. La censura, per come emerge dall'ordinanza, mirava sostanzialmente a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove: la difesa sosteneva che l'incidente fosse stato causato da una macchia d'olio e non dallo stato alcolemico dell'imputato. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili in sede di legittimità, perché dirette contro apprezzamenti di merito già sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse adeguatamente accertato la responsabilità dell'imputato per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 2,51 g/l, valorizzando la deposizione del verbalizzante, i danni riportati dal veicolo contro marciapiede, palina segnaletica e palo della pubblica illuminazione, nonché l'alito vinoso e lo stato di agitazione dell'imputato. La tesi alternativa della macchia d'olio è stata considerata non riscontrata. È stata inoltre ritenuta motivatamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    L'aggravante prevista dal comma 2-bis è stata ritenuta sussistente sulla base degli accertamenti di fatto svolti nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica e fondata su corrette massime di esperienza.
  • La responsabilità per guida in stato di ebbrezza può essere desunta da un complesso di elementi fattuali convergenti, quali l'esito degli accertamenti alcolemici, la dinamica del sinistro, le testimonianze degli operanti e i segni esteriori dello stato di alterazione.
  • La contestazione di una diversa causa del sinistro, se priva di riscontro probatorio, non è idonea a scardinare la tenuta della motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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