Cassazione Civile, Ordinanza n. 09034/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRES e IVA relativa all’anno d’imposta 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, che l’iscrizione a ruolo fosse illegittima per mancata preventiva comunicazione di irregolarità/avviso bonario, anche perché sarebbero esistite incertezze rilevanti derivanti dalla pluralità di dichiarazioni presentate e, con il secondo motivo, deduceva l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione della cartella, compreso il calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la cartella non preceduta da comunicazione preventiva perché, nel controllo automatizzato, tale comunicazione è necessaria solo quando emergano errori nella dichiarazione o incertezze rilevanti su aspetti della stessa; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che la pretesa derivava dal semplice raffronto tra quanto dichiarato, anche tenendo conto delle dichiarazioni integrative, e quanto effettivamente versato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto il contenuto della cartella né indicato dove fosse reperibile negli atti. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria; serve solo se emergono errori nella dichiarazione o discrepanze tra dichiarato e versato.
art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA vale la stessa disciplina del controllo automatizzato: la preventiva comunicazione è richiesta solo in presenza di irregolarità rilevate nella dichiarazione.
art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione è sanzionata con nullità solo in tale ipotesi.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato contro la disciplina del controllo automatizzato e del contraddittorio preventivo.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro per dedurre vizi processuali, qui invocato per l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione della cartella.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità non è un passaggio indefettibile: essa è richiesta soltanto quando l’Ufficio riscontri errori o divergenze rilevanti nella dichiarazione, mentre non è necessaria se la pretesa deriva dal mancato versamento di importi già dichiarati dal contribuente.
- L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in mancanza di tali incertezze, l’omesso invio dell’avviso bonario non determina nullità.
- La violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione nel procedimento di controllo automatizzato, quando non ricorrano i presupposti del contraddittorio ex Statuto del contribuente, integra al più una mera irregolarità e non travolge la cartella.
- In cassazione, la censura di difetto di motivazione di una cartella o di altro atto deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto e indicare specificamente dove esso sia rinvenibile nel fascicolo.
- Nel controllo automatizzato, la valutazione circa la presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio dedotto.
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