Ordinanza n. 595/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
La controversia
La persona fisica ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Bergamo notificato il 12 dicembre 2025, con il quale le è stato imposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il giudice ha rilevato un’irregolarità processuale nella procura alle liti: la copia per immagine informatica della procura conferita su supporto cartaceo, depositata in giudizio, non risultava asseverata. Tale omissione è stata ritenuta in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l’incidente cautelare. Ha disposto che la parte ricorrente regolarizzi la procura alle liti ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata quindi rinviata all’udienza camerale del 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
È la base normativa del decreto prefettizio impugnato, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; l’ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede il rispetto delle modalità previste per il deposito della procura alle liti in copia informatica; il TAR ha rilevato la violazione derivante dalla mancata asseverazione della copia per immagine.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Prevede le specifiche tecniche rilevanti per la copia informatica della procura cartacea; la mancata asseverazione è stata ritenuta irregolare.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione dell’irregolarità della procura mediante assegnazione di un termine perentorio di dieci giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo e dalle relative regole tecnico-operative; in mancanza, il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
- Quando un’irregolarità della procura alle liti è suscettibile di regolarizzazione, la trattazione dell’incidente cautelare può essere rinviata a una successiva udienza, senza che il giudice debba pronunciarsi immediatamente sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
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