Cassazione Penale, Sentenza n. 43508/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione tra plurime condanne per reati tributari e un reato fallimentare commessi in anni e periodi parzialmente sovrapposti; il ricorrente censura l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha negato la continuazione ritenendo i fatti espressione di abitualità e non di un unico disegno criminoso, per omessa o illogica valutazione degli indici della continuazione (omogeneità dei fatti e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato i criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, indicazioni che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali) e ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente tenuto conto della valutazione già operata in sede di cognizione (unificazione della sentenza del 18/01/2018) né ha motivato con dati concreti la netta esclusione del vincolo di continuazione rispetto a fatti omogenei e temporalmente sovrapposti. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Ferrara, in diversa persona fisica, affinché proceda a nuovo e più approfondito giudizio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma 2)
La continuazione richiede la sussistenza di un "vincolo" derivante da una ideazione unitaria o da un piano criminoso originario; devono essere valutati indicatori concreti quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione dei fatti.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sul riconoscimento della continuazione; il giudice ha piena libertà di giudizio ma deve confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede di cognizione e motivare adeguatamente eventuali divergenze.
R.D. 267/1942 art. 234
Norma che disciplina il reato fallimentare contestato in uno dei giudizi; citata in fatto come parte delle condanne rilevanti per la valutazione complessiva dei reati in esame.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Principio applicato che impone la ricusazione del medesimo giudice al momento del rinvio per nuovo esame (necessità di nuovo giudice fisico su rinvio della Cassazione), motivo per cui si dispone il rinvio al Tribunale in diversa persona fisica.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e concreta di più indici (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione).
- Il decorso del tempo è un elemento rilevante: un ampio intervallo temporale, in assenza di altri elementi, rende meno probabile l'esistenza di un progetto unitario predeterminato.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non può ignorare o non confrontarsi con le valutazioni già espresse dal giudice della cognizione; se intende discostarsene deve fornire motivazioni specifiche e fondate su dati concreti.
- Se in sede cognitiva alcuni reati sono stati già ritenuti in continuazione e ve ne sono altri commessi nello stesso contesto spazio-temporale e omogenei, il giudice dell'esecuzione deve giustificare approfonditamente perché esclude la continuazione anche per questi ultimi.
- In caso di annullamento con rinvio la causa deve essere assegnata a diverso giudice fisico quando richiesto dalle norme di garanzia (Corte Costituzionale n. 183/2013).
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