Sentenza del 26/06/2018 n. 4470 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Avviso di accertamento - IRPEF - Accettazione tacita dell'eredità - Chiamato all'eredità - Presentazione della dichiarazione dei redditi - Qualità di erede - Sussiste - Rinuncia all'eredità - Non rileva - Intento elusivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. È stata riconosciuta l’accettazione tacita dell’eredità, poiché il contribuente aveva compiuto atti che presupponevano necessariamente la qualità di erede. La successiva rinuncia all’eredità è stata ritenuta irrilevante, in quanto intervenuta dopo comportamenti già incompatibili con la rinuncia e considerata espressione di un intento elusivo volto a impedire il recupero dell’imposta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del contribuente come erede ai fini fiscali. Il chiamato all’eredità aveva presentato la dichiarazione dei redditi del defunto dichiarandosi erede e chiedendo il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione. Successivamente aveva rinunciato all’eredità, sostenendo quindi di non essere tenuto a rispondere delle obbligazioni tributarie. I giudici hanno ritenuto che la presentazione della dichiarazione dei redditi e la richiesta di rimborso costituissero atti incompatibili con la volontà di rinunciare e idonei a integrare un’accettazione tacita dell’eredità.
Norme richiamate
Art. 459 c.c.
La delazione ereditaria si acquista con l’accettazione; tale accettazione può risultare anche da comportamenti concludenti del chiamato.
Art. 474 c.c.
L’accettazione può essere espressa o tacita. È tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità.
Art. 481 c.c.
La norma disciplina il termine entro il quale il chiamato può essere costretto a dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità; non consente tuttavia di neutralizzare un’accettazione tacita già realizzata.
D.Lgs. n. 346/1990
La disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni è stata applicata considerando il soggetto come erede in ragione dei comportamenti concretamente tenuti.
Cass. n. 8053/2017
La giurisprudenza riconosce che determinati atti compiuti dal chiamato possono integrare accettazione tacita dell’eredità.
Cass. ord. n. 13639/2018
Gli atti di natura fiscale possono assumere rilievo ai fini dell’accettazione tacita quando presuppongono la qualità di erede.
Cass. ord. n. 17970/2018
La successiva rinuncia non elimina gli effetti di un’accettazione tacita già desumibile da comportamenti precedenti incompatibili con la volontà di rinunciare.
Massime di principio
- La qualità di erede può derivare non solo da una dichiarazione formale, ma anche da comportamenti concludenti incompatibili con la rinuncia all’eredità.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto qualificandosi come erede, soprattutto se accompagnata dalla richiesta di rimborso di un credito, può costituire accettazione tacita dell’eredità.
- Gli atti fiscali possono produrre effetti anche sul piano civilistico successorio quando presuppongono necessariamente l’esistenza della qualità di erede.
- Una rinuncia all’eredità effettuata dopo il compimento di atti incompatibili con la rinuncia non consente, di regola, di eliminare retroattivamente l’accettazione tacita già perfezionata.
- Prima di presentare dichiarazioni fiscali, chiedere rimborsi o compiere altri atti relativi ai beni e ai rapporti del defunto, il chiamato deve valutare se tali comportamenti possano implicare accettazione dell’eredità.
- L’Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare il comportamento complessivo del contribuente e disconoscere una rinuncia successiva se appare strumentale a evitare il pagamento di imposte.
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