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Direttiva 2005/12

Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeriTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32005L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/12/CE modifica gli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri. L’aggiornamento recepisce un nuovo metodo modificato di prove in vasca, sostitutivo di quello precedente, e precisa alcuni parametri tecnici relativi a modello, onde, procedure di prova e criteri di sopravvivenza. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva. La direttiva ha natura essenzialmente tecnica e lascia agli Stati membri margini limitati quanto alle modalità di trasposizione, ferma restando la libertà nella forma dei mezzi.

Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2003/25/CE sui requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, con sostituzione del metodo di prova in vasca.

Ambito di applicazione

Si applica, per effetto della direttiva 2003/25/CE così come modificata, alle navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera, quando sono impiegate in viaggi internazionali. L’intervento riguarda in particolare gli standard tecnici di stabilità, i modelli e le modalità delle prove in vasca, nonché la documentazione e l’omologazione delle prove. Restano fuori dall’oggetto della presente direttiva le navi diverse dalle ro/ro da passeggeri e i profili già disciplinati in altri atti, salvo i richiami alla convenzione SOLAS e alle regole tecniche ivi contenute.

Direttiva 2005/12/CE: modifica tecnica dei requisiti di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

La direttiva interviene sulla direttiva 2003/25/CE, aggiornandone gli allegati tecnici alla luce degli sviluppi IMO e, in particolare, della risoluzione MSC 141(76). L’obiettivo è sostituire il precedente metodo di prova in vasca con una procedura modificata, ritenuta più affidabile per valutare la sopravvivenza delle navi ro/ro da passeggeri in caso di avaria in mare increspato.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2003/25/CE si applica alle navi ro/ro da passeggeri impiegate in servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, per viaggi internazionali, indipendentemente dalla bandiera. Essa richiede il rispetto di requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I e rinvia, per l’applicazione tecnica, agli orientamenti dell’allegato II. La direttiva 2005/12/CE modifica tali allegati per recepire un metodo aggiornato di prova in vasca e per adeguare alcuni parametri strutturali e procedurali.

Modifiche all’allegato I: paratie e prove in vasca

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2.3 dell’allegato I, precisando i requisiti di tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali efficaci nel contenere l’acqua marina sul ponte ro/ro danneggiato. In generale, la paratia deve avere un’altezza di almeno 4 metri; se l’altezza dell’acqua è inferiore a 0,5 m, l’altezza può essere calcolata con la formula Bh = 8 hw, fermo restando un minimo di 2,2 m. Per le navi con ponti garage sospesi, il minimo non può essere inferiore all’altezza libera del ponte sospeso quando è abbassato.

L’appendice dell’allegato I intitolata «Prove in vasca» viene sostituita integralmente. La nuova appendice descrive un metodo di prova aggiornato, finalizzato a includere i miglioramenti derivanti dall’esperienza applicativa e a fornire una procedura più affidabile per la valutazione della capacità di sopravvivenza.

Modifiche all’allegato II: nuovi orientamenti operativi

La parte II dell’allegato II, anch’essa intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal nuovo testo allegato alla direttiva. Gli orientamenti sono diretti a uniformare la costruzione e la verifica del modello, nonché l’esecuzione e l’analisi delle prove, così da garantire coerenza applicativa tra gli Stati membri.

Requisiti del modello navale

Il modello deve riprodurre fedelmente la nave reale, sia all’esterno sia all’interno, con particolare attenzione agli spazi danneggiati che influenzano l’allagamento. Devono essere correttamente rappresentati pescaggio, assetto, sbandamento e curva limite KG nelle condizioni peggiori di avaria.

Sono fissati requisiti dimensionali e costruttivi precisi:

  • lunghezza tra le perpendicolari di almeno 3 m oppure scala non inferiore a 1:40, a seconda del valore maggiore;
  • estensione verticale pari ad almeno 3 altezze standard di superstruttura sopra il ponte delle paratie;
  • spessore dello scafo nelle zone allagate non superiore a 4 mm;
  • corretta riproduzione di compartimenti, permeabilità e distribuzione delle masse d’acqua;
  • riproduzione fedele delle caratteristiche di movimento, con attenzione ai raggi di inerzia longitudinali e trasversali;
  • sezione trasversale dei sistemi di ventilazione e bilanciamento almeno pari a 500 mm2.

Definizione dell’avaria e casi di prova

La falla deve avere una forma standardizzata: profilo trapezoidale con lato inclinato a 15° sulla verticale e profilo triangolare isoscele in pianta con altezza pari a B/5. L’estensione longitudinale deve rispettare le regole SOLAS richiamate dalla direttiva. Tutti i compartimenti considerati danneggiati nel caso di avaria più grave devono essere allagati nelle prove.

Il piano di simmetria della falla deve collocarsi entro ±35% di LBP rispetto a metà nave. Se il caso più grave ricade al di fuori di ±10% di LBP, deve essere eseguita una prova supplementare entro tale fascia più ristretta.

Condizioni di sbandamento e criteri di sopravvivenza

Dopo l’allagamento il modello deve essere inclinato ulteriormente per effetto del momento di sbandamento Mh = max(Mpass; Mlaunch) - Mwind. In ogni caso l’inclinazione finale non può essere inferiore a 1° verso il lato della falla; per le navi esistenti, tale valore può essere assunto direttamente pari a 1°.

La direttiva precisa i criteri di esito delle prove:

  • il modello si considera sopravvissuto se raggiunge uno stato stazionario nelle prove successive;
  • il modello si considera capovolto se il rollio supera 30° rispetto alla verticale;
  • oppure se l’angolo medio costante di sbandamento supera 20° per oltre 3 minuti nella nave reale.

Modalità tecniche delle prove in vasca

Le prove devono essere effettuate con mare irregolare a creste lunghe secondo lo spettro JONSWAP. L’altezza d’onda significativa HS deve essere rappresentativa dell’area operativa e non può superare 4 m; la probabilità di superamento annuo dell’HS di riferimento non può essere superiore al 10%.

Il bacino deve avere dimensioni e profondità tali da evitare interazioni del modello con i bordi e da consentire una corretta modellizzazione delle onde. Il modello deve andare liberamente alla deriva, essere disposto al traverso con la falla orientata verso le onde in arrivo e non essere collegato a sistemi di ormeggio. Devono essere effettuate almeno 10 prove, ognuna sufficientemente lunga da raggiungere lo stato stazionario e comunque non inferiore a un equivalente di 30 minuti reali.

Documentazione e controllo amministrativo

Il programma di prove deve essere preventivamente approvato dall’amministrazione competente. Le prove devono essere documentate mediante relazione e video, o altra registrazione visiva, contenenti i dati essenziali sul modello e sui risultati, inclusi gli spettri d’onda teorici e misurati e le registrazioni dei movimenti e della deriva.

L’allegato II dettaglia inoltre la documentazione da allegare alla relazione: calcoli di stabilità per l’avaria peggiore prevista dalla convenzione SOLAS, piani generali del modello, dettagli costruttivi, prova di inclinazione, misurazioni dei raggi di rotazione, spettri d’onda nominali e misurati, registrazioni rappresentative dei movimenti e videoregistrazioni pertinenti. Un rappresentante dell’amministrazione competente deve assistere a tutte le prove.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali necessarie entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva e trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate, insieme a una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2003/25/CE

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2.3 dell’allegato I, fissando criteri più dettagliati per l’altezza e la resistenza delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci nel contenere il volume di acqua marina accumulata sul ponte ro/ro danneggiato. In linea generale, le paratie devono avere un’altezza di almeno 4 metri; se l’altezza dell’acqua è inferiore a 0,5 m, può applicarsi la formula Bh = 8 hw, con un minimo assoluto di 2,2 m, salvo il caso di ponti garage sospesi. È inoltre sostituita l’appendice «Prove in vasca» dell’allegato I con il testo allegato alla direttiva.

Sostituzione della parte II dell’allegato II

L’articolo 1 dispone che la parte II dell’allegato II, intitolata «Prove in vasca», sia sostituita dal testo dell’allegato II della direttiva. I nuovi orientamenti mirano a uniformare costruzione del modello, verifiche e svolgimento delle prove, introducendo un metodo di prova in vasca aggiornato in conformità agli sviluppi IMO.

Ambito e finalità delle prove in vasca

L’allegato I, appendice «Prove in vasca», chiarisce che la nuova versione delle prove sostituisce quella della risoluzione 14 SOLAS 1995 e mira a rendere più affidabile la valutazione della capacità di sopravvivenza di una nave ro/ro da passeggeri in mare increspato. Le prove devono dimostrare che la nave sia in grado di affrontare le condizioni di mare definite al paragrafo 4 nel caso di avaria più grave previsto.

Requisiti del modello navale

Il modello deve riprodurre fedelmente configurazione esterna, suddivisione interna e spazi danneggiati, con pescaggio, assetto, sbandamento e curva limite KG adeguati al peggior caso di avaria. Sono previsti parametri minimi di dimensione e costruzione: lunghezza tra le perpendicolari non inferiore a 3 m o in scala almeno 1:40; estensione verticale pari ad almeno 3 altezze standard di superstruttura sopra il ponte delle paratie; spessore dello scafo non superiore a 4 mm. Devono essere rispettate corrette permeabilità, massa d’acqua, raggi di inerzia e riproduzione degli elementi strutturali essenziali; la sezione trasversale dei dispositivi di ventilazione e bilanciamento deve essere di almeno 500 mm2.

Definizione dell’avaria e posizione della falla

La falla deve avere un profilo trapezoidale con lato inclinato a 15° sulla verticale e un’estensione longitudinale conforme alla regola SOLAS II-1/8.4.1, nonché un profilo triangolare isoscele sul piano orizzontale con altezza pari a B/5, conforme alla regola SOLAS II-1/8.4.2. Tutti i compartimenti considerati danneggiati nel calcolo dell’avaria più grave devono essere allagati nelle prove su modello. Il piano di simmetria della falla deve rientrare entro ±35% di LBP da metà nave; se il caso più grave è fuori da ±10% LBP, è richiesta una prova supplementare entro tale intervallo.

Condizioni di sbandamento e criteri di sopravvivenza

Il modello in equilibrio dopo l’allagamento deve essere inclinato di un angolo addizionale corrispondente al momento di sbandamento Mh = max(Mpass; Mlaunch) - Mwind, senza scendere sotto 1° verso il lato della falla; per le navi esistenti tale angolo può essere considerato pari a 1°. Il modello è considerato sopravvissuto se raggiunge uno stato stazionario nelle prove successive; è considerato capovolto se gli angoli di rollio superano 30° rispetto alla verticale o se l’angolo di sbandamento costante medio supera 20° per oltre 3 minuti nella nave reale.

Modalità di prova in vasca

Le prove devono essere effettuate con moto ondoso irregolare a creste lunghe, spettro JONSWAP, con altezza d’onda significativa HS riferita all’area di operazione e con probabilità di superamento annuo non superiore al 10%; HS non può superare 4 m. Il bacino deve avere dimensioni e profondità adeguate; il modello deve andare liberamente alla deriva, essere posto al traverso con la falla rivolta verso le onde e non essere legato a sistemi di ormeggio. Devono essere eseguite almeno 10 prove, ciascuna per una durata sufficiente a raggiungere uno stato stazionario e comunque non inferiore a un periodo equivalente a 30 minuti reali.

Documentazione, approvazione e omologazione

Il programma di prove deve essere approvato preventivamente dall’amministrazione. Le prove devono essere documentate con relazione e video o altra registrazione visiva, contenenti informazioni sul modello, sugli spettri d’onda teorici e misurati, sulle serie temporali delle grandezze principali e sui movimenti del modello. L’allegato II precisa inoltre che alla relazione per l’amministrazione devono essere allegati calcoli di stabilità, piani del modello, prova di inclinazione, misurazioni dei raggi di rotazione, spettri d’onda, registrazioni dei movimenti e videoregistrazioni, con presenza di un rappresentante dell’amministrazione a tutte le prove.

Recepimento e entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva e di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 4 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazionestabilità navalenormazione tecnicarecepimento delle direttive ue

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