Direttiva 2005/11
Direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggioTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/11/CE interviene come adeguamento al progresso tecnico della disciplina UE sui pneumatici. L’unica modifica sostanziale sopprime, di fatto, il limite temporale al quale le autorità di omologazione potevano ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 dicembre 2005 e applicarla dal 1° gennaio 2006.
Modifica tecnica della direttiva 92/23/CEE sui pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per consentire in modo permanente l’uso dei laboratori dei costruttori come laboratori di prova autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della disciplina di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e, in particolare, dei pneumatici e del loro montaggio. Incide sulla gestione dei laboratori di prova autorizzati dalle autorità responsabili dell’omologazione, consentendo l’ammissione dei laboratori dei costruttori di pneumatici. Non introduce esclusioni esplicite, ma si limita alla modifica puntuale dell’allegato I della direttiva 92/23/CEE.
Direttiva 2005/11/CE: modifica tecnica della disciplina UE sui pneumatici
La direttiva 2005/11/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la direttiva 92/23/CEE, che disciplina i pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché il loro montaggio nell’ambito della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Il provvedimento nasce dall’esigenza di mantenere disponibili capacità di prova sufficienti e flessibili, considerate ormai concentrate soprattutto nei laboratori dei costruttori di pneumatici.
Finalità e contesto dell’intervento
I considerando evidenziano che il settore dei pneumatici è caratterizzato da rapido progresso tecnico, forte domanda del mercato e crescente varietà tipologica dei prodotti. In tale contesto, le procedure di prova devono diventare più sofisticate e richiedono impianti costosi o altamente specializzati; per questo la Commissione ritiene opportuno mantenere la possibilità di utilizzare i laboratori dei costruttori come laboratori di prova autorizzati, superando il precedente limite temporale fissato al 31 dicembre 2005.
Modifica sostanziale introdotta
L’unica modifica normativa è contenuta nell’articolo 1, che sostituisce il punto 1.3 dell’allegato I della direttiva 92/23/CEE. La nuova disposizione prevede che le autorità responsabili dell’omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE. La direttiva non impone un obbligo automatico di ammissione, ma lascia alle autorità competenti un margine di valutazione nell’ambito della procedura di omologazione.
Recepimento nazionale e decorrenza
L’articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° gennaio 2006. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione
Sempre l’articolo 2 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento adottate e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. Inoltre, devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri, che restano tenuti a recepire il testo nei termini indicati e a garantire l’applicazione della modifica nella disciplina nazionale di omologazione dei pneumatici.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 92/23/CEE
L’articolo 1 sostituisce il punto 1.3 dell’allegato I della direttiva 92/23/CEE. La nuova formulazione stabilisce che le autorità responsabili dell’omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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