Cassazione Penale, Sentenza n. 39733/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7/6/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato ABBRUZZESE a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.). Il ricorrente deduce: (i) motivazione illogica e violazione delle norme processuali (artt. 192, 546 c.p.p.) in ordine alla valutazione della responsabilità penale, contestando la credibilità della persona offesa e l'interpretazione delle intercettazioni; (ii) errata esclusione della desistenza volontaria (art. 56 comma terzo c.p.) poiché ABBRUZZESE avrebbe cessato il suo coinvolgimento prima della presunta richiesta estorsiva; (iii) vizio nella quantificazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.), per non avere tenuto conto del ruolo marginale e dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è aspecifico e inammissibile perché ripropone ricostruzioni di fatto già valutate dai giudici di merito senza far emergere un travisamento della prova; le dichiarazioni della persona offesa e le intercettazioni erano state valutate dai giudici di merito in modo logico e congruo e la Cassazione non è sede per rivalutare la prova se non quando sussiste travisamento decisivo; il secondo motivo (desistenza) è manifestamente infondato: la desistenza volontaria non è configurabile quando gli atti posti in essere abbiano già avviato il meccanismo causale dell'evento e la mancata consumazione sia dovuta alla resistenza della vittima; il terzo motivo è aspecifico e non consentito: i giudici hanno motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, richiamando la gravità del fatto, l'entità della somma richiesta e i precedenti penali. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56 (tentativo)
La Corte ha richiamato il principio per cui la desistenza volontaria esclude l'evento solo se il soggetto interrompe autonomamente la sua condotta prima che il meccanismo causale produca l'evento; qui è stato ritenuto che gli atti erano già idonei a integrare il tentativo e la mancata consumazione è avvenuta per la resistenza della vittima
Codice penale, art. 629 (estorsione)
Sussistenza dell'ipotesi di estorsione tentata rilevata dai giudici di merito in relazione alle condotte e alle intercettazioni; Cassazione non ha riesaminato tale valutazione di fatto
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Richiamato in motivazione come riferimento alle posizioni soggettive e all'eventuale responsabilità collegata tra più soggetti coinvolti nella vicenda
Codice di procedura penale, art. 192
Norma richiamata nella contestazione ma la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica: i limiti del giudizio di legittimità impediscono la rivalutazione delle prove di fatto salvo travisamento
Codice di procedura penale, art. 546
Riferimento procedurale alle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che le doglianze riproposte fossero già state adeguatamente esaminate in sede di merito
Codice penale, art. 62-bis (attenuanti generiche)
I giudici di merito hanno negato le attenuanti generiche per la gravità del fatto e la personalità criminale desumibile dai precedenti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non viziata
Codice penale, artt. 132 e 133 (determinazione della pena)
La Corte d'appello ha motivato l'aumento oltre il minimo in relazione al concreto disvalore del fatto e all'entità della somma richiesta; la Cassazione non ha rilevato illogicità
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa (euro 3.000) alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione della prova: non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare fatti e credibilità delle fonti se non è dimostrato un travisamento della prova decisivo e incontestabile
- Per sostenere la desistenza volontaria (esimente relativa al tentativo) è necessario provare che l'autore abbia volontariamente e autonomamente interrotto la condotta prima che il meccanismo causale potesse produrre l'evento; la semplice mancata consumazione dovuta alla resistenza della vittima non integra la desistenza
- Le censure generiche e aspecifiche in cassazione sono facilmente dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente i profili di diritto o di motivazione viziosi e non limitarsi a riproporre valutazioni alternative dei fatti
- Le intercettazioni possono essere valorizzate dal giudice di merito nella formazione del convincimento; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare che il giudice ha indicato un contenuto delle conversazioni difforme dal reale in modo decisivo
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche possono fondarsi sulla gravità del fatto e sui precedenti; per contestare la quantificazione occorre dimostrare aporie o manifesta illogicità nella motivazione
- Ricorsi infondati o meramente riformulatori possono comportare la condanna alle spese e sanzioni equitative (cassa delle ammende), quale disincentivo a impugnazioni temerarie
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