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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5607/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) violazione di legge ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per il mancato riconoscimento della lieve entità in relazione alla detenzione di cocaina, argomentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto ostativa la detenzione congiunta di sostanze diverse in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) vizio di motivazione per presunta contraddittorietà nella valutazione della somma di denaro rinvenuta (la stessa sarebbe stata considerata ostativa ai fini della lieve entità ma contemporaneamente non confiscabile perché non ritenuta profitto del reato); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., lamentando insufficiente specificazione dei singoli aumenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la condotta non rientra nell'ipotesi di lieve entità: la detenzione di cocaina, pur non particolarmente elevata in senso assoluto, va valutata nel contesto complessivo che comprende un consistente confezionamento in dosi, la presenza di notevole platea di consumatori, plurimi strumenti di contatto con i clienti e la contestuale detenzione di altre sostanze, elementi idonei a qualificare la fattispecie come cessione e illecita detenzione ai sensi degli artt. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/90. Quanto al denaro, la Corte ha chiarito che non vi è contraddizione: la somma è stata valutata per la gravità/offensività del fatto ma non è stata ritenuta provato provento del reato, quindi non confiscabile. Sulla continuazione l'aumento (6 mesi di reclusione e 900 euro di multa) è minimo e la motivazione richiesta dalle Sezioni Unite si considera adeguata in via implicita, proporzionata all'entità dell'aumento. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    La Corte interpreta il comma 5 (lieve entità) come valutazione contestuale e complessiva della condotta: la presenza di quantitativi non trascurabili, modalità di confezionamento in dosi, pluralità di mezzi e ampia platea di consumatori escludono l'applicabilità della lieve entità anche se una sostanza (es. cocaina) in termini assoluti non risulta elevata. La detenzione congiunta di sostanze diverse non è sufficiente di per sé a escludere o riconoscere la lieve entità; conta la valutazione complessiva delle circostanze e delle modalità operative.

  • Codice penale art. 81

    L'aumento della pena per continuazione richiede motivazione specifica, ma l'onere motivazionale è graduabile in rapporto all'entità dell'aumento e al discostamento rispetto al minimo edittale. Per aumenti modesti la motivazione può ritenersi implicitamente assolta purché sia chiaro che non si sia operato un cumulo surrettizio e che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni)

    Sez. U, n. 51063/2018; Sez. 3, n. 35992/2020; Sez. U, n. 47127/2021

    I precedenti richiamati precisano che: a) la diversità delle sostanze non impedisce automaticamente il riconoscimento della lieve entità, ma la valutazione deve essere globale; b) la valutazione dei parametri (quantità, confezionamento, mezzi, platea) è decisiva per escludere l'ipotesi di lieve entità; c) in tema di continuazione l'onere motivazionale è variabile e proporzionato all'entità dell'aumento, con necessità di evitare sproporzioni e cumuli surrettizi.

Massime di principio

  • La sussistenza della lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90) va valutata nella sua globalità: quantità della sostanza, tipo, modalità di confezionamento, mezzi utilizzati, persistenza dell'attività e platea di consumatori sono elementi decisivi.
  • La detenzione di più tipi di stupefacenti non determina automaticamente l'esclusione della lieve entità; ciò che conta è l'insieme delle circostanze fattuali e probatorie.
  • La somma di denaro rinvenuta può essere utilizzata distintamente per due fini diversi: a valutare l'offensività/introduzione nella valutazione complessiva del reato; e a verificare la riconducibilità a profitto del reato ai fini della confisca. Mancando prova che il denaro sia provento del reato, la confisca non è obbligatoria.
  • L'aumento di pena per continuazione richiede motivazione specifica, ma tale obbligo è graduabile: per aumenti modesti una motivazione implicita, coerente e proporzionata alle circostanze può essere sufficiente, purché si eviti una sproporzione rispetto alla pena base o un cumulo surrettizio.
  • In casi simili, per ottenere la qualificazione come lieve entità il difensore deve allegare e documentare fatti concreti che dimostrino l'assenza di elementi tipici dell'attività di spaccio (assenza di confezionamento in dosi, impossibilità di ricavare numerose dosi, assenza di strumenti per la vendita, esigue modalità di contatto con consumatori, ecc.).

Testo integrale

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