Cassazione Penale, Sentenza n. 34000/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., lamentando l'omessa indicazione della natura della "colpa grave" ritenuta dalla Corte territoriale, l'assenza dell'iter logico-giuridico per la determinazione del grado di colpa, la mancata valutazione dell'esigibilità della condotta richiesta all'agente e l'assenza di motivazione sul nesso causale tra la condotta attribuita e l'errore del giudice della cautela. Si contestava inoltre la rilevanza attribuita alla partecipazione al matrimonio Pelle/Barbaro e al contenuto di una conversazione intercettata come elementi di contiguità con l'associazione mafiosa, nonché la rivalutazione di comportamenti che avevano portato all'assoluzione per insussistenza o per non aver commesso il fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte di appello, giudice della riparazione, abbia correttamente applicato i criteri dell'art. 314 c.p.p. e abbia svolto una motivazione congrua e logica. Pur non rilevando profili di responsabilità penale, la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia contribuito con colpa grave, in modo decisivo, all'adozione della misura cautelare, valorizzando la conversazione intercettata del 13/08/2009 (che dimostrava confidenza con esponenti di rango della 'ndrangheta) e la partecipazione, in rappresentanza del locale, a un matrimonio ritenuto di "grande rilievo diplomatico". Da questi elementi è stata desunta una contiguità o condivisione delle dinamiche associative e, quindi, una condotta idonea ad ingenerare l'intervento coercitivo dell'Autorità. Per tali ragioni la domanda di riparazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e consente l'esclusione dell'indennizzo se la detenzione è dipesa da dolo o da colpa grave del soggetto; la Corte ha interpretato la colpa grave in senso oggettivo, come violazione di regole o condotta macroscopicamente negligente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente provocare l'intervento coercitivo dell'Autorità.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Richiamata per precisare che il giudice della riparazione valuta ex ante e con autonomia rispetto al giudizio di merito se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato, non per sindacare la decisione penale ma per accertare la condotta ostativa all'indennizzo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice della riparazione ha ampia libertà nella valutazione del materiale probatorio del processo penale ai fini civilistici della riparazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018 (B)
Richiamata per l'affermazione che nei reati associativi costituiscono causa ostativa all'indennizzo i comportamenti percepibili come indicativi di contiguità ad ambienti criminali.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la colpa grave è valutata oggettivamente: non serve la colpa penale, ma una condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente indurre l'Autorità a misure coercitive.
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale probatorio del processo penale in chiave civilistica (ex ante), per stabilire se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di pericolosità o contiguità criminale, senza sindacare la corretta decisione sul merito penale.
- Comportamenti che denotano "contiguità" o partecipazione a dinamiche associative (es. conversazioni confidenziali con esponenti criminali, rappresentanza a eventi di rilievo del gruppo) possono integrare la colpa grave e quindi escludere l'indennizzo anche in caso di successiva assoluzione.
- La difesa in procedimenti di riparazione deve contestare espressamente la motivazione della colpa grave: chiedere che sia indicata la natura della colpa, dimostrare l'assenza di nesso causale tra la condotta e l'errore giudiziario e fornire elementi che sminuiscano l'oggettiva prevedibilità dell'intervento dell'Autorità.
- Un'assoluzione penale per insussistenza del fatto non garantisce automaticamente l'indennizzo: l'esito di merito è distinto dalla valutazione civilistica della condotta che ha determinato la misura cautelare.
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