Sentenza n. 333/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 11.7.2024, n. 231, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 11 luglio 2024, n. 231, relativa al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con la quale il Tribunale di Savona aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né ha fornito prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 2.000,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La fondatezza dell’actio iudicati è stata desunta dal mancato adempimento del titolo esecutivo e dall’assenza di contestazioni o prova contraria da parte dell’Amministrazione, cui incombeva l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che deduca o intenda far valere l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta, applicandosi l’onere della prova dell’adempimento previsto dall’art. 2697 c.c.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, fissando un termine e disponendo, per il caso di persistente inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’Amministrazione entro il termine assegnato dal giudice.
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