Sentenza del 08/02/2021 n. 1194 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso cumulativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione cumulativa di estratti di ruolo/cartelle di pagamento relative a più annualità (2005-2008) e a tributi diversi (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali), con domanda di annullamento dei ruoli e delle cartelle; questione principale: ammissibilità del ricorso cumulativo nei confronti di distinte cartelle/ruoli.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché le cartelle/ruoli riguardavano imposte e annualità diverse prive di connessione oggettiva o di identità di oggetto. Pur richiamando la giurisprudenza che ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo per cartelle non validamente notificate (Cass. SS.UU. 19704/2015), il Collegio ha ritenuto che la normativa tributaria (artt. 18-19 e principio di compatibilità con l'art.104 c.p.c.) consente il cumulo solo se gli atti hanno lo stesso oggetto o sono connessi; nel caso concreto tale condizione non sussisteva, quindi è stata confermata l'inammissibilità della pronuncia di primo grado. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
Ai fini dell'impugnazione, la norma non impedisce comunque l'azione del contribuente che sia venuto a conoscenza dell'atto non notificato tramite estratto di ruolo; tuttavia impone limiti al cumulo di atti diversi salvo identità di oggetto o connessione.
art. 18 D.Lgs. n. 546/1992
Indica la struttura dell'impugnazione in materia tributaria come rivolta, di regola, a un singolo atto impositivo; concorre a giustificare i limiti al ricorso cumulativo.
art. 29 D.Lgs. n. 546/1992
Attribuisce al presidente della sezione la possibilità di riunire ricorsi che abbiano lo stesso oggetto o siano connessi, confermando che il cumulo è ammesso solo in presenza di identità di oggetto o connessione.
Cass. SS.UU. n. 19704/2015
Ammette l'impugnabilità dell'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente per cartelle non validamente notificate, nel rispetto del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.
Cass. Sez. V n. 10578/2010
Giurisprudenza di legittimità che riconosce il ricorso cumulativo solo con ristretti limiti, per adeguarsi alla natura del processo tributario.
Cass. 171/91; Cass. 4490/13; Cass. 7940/16
Precedenti che stabiliscono il principio secondo cui si possono impugnare distinte cartelle solo se il ricorso abbia ad oggetto identiche questioni o esista connessione tra le pretese impositive.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo in materia tributaria è ammesso soltanto se gli atti impugnati hanno lo stesso oggetto (stesso rapporto d'imposta: medesimo tributo e medesima annualità) o tra essi sussiste una connessione oggettiva tale che la decisione su uno incida sugli altri.
- Se le cartelle riguardano tributi diversi o annualità differenti e non vi è un chiaro legame probatorio o giuridico, il cumulo è inammissibile e il giudice può dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile senza entrare nel merito.
- Quando l'impugnazione riguarda una cartella non validamente notificata ma conosciuta tramite estratto di ruolo, è possibile contestarne la validità anche sulla base dell'estratto (Cass. SS.UU. 19704/2015), ma ciò non autorizza il cumulo con altri atti dissimili.
- Strategia operativa consigliata: separare le impugnazioni per singolo tributo/annualità quando non sussiste connessione; dimostrare chiaramente la connessione oggettiva se si intende proporre un ricorso cumulativo; considerare la richiesta di riunione dei ricorsi (art.29) se vi sono posizioni collegate.
- Rischio processuale: un ricorso cumulativo improprio può essere dichiarato inammissibile, precludendo l'esame del merito; pertanto è preferibile un approccio prudente e frammentato o una motivazione solida della connessione.
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