Cassazione Penale, Ordinanza n. 21394/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente in consistente quantità. In fatto, al controllo degli agenti era emerso il possesso di hashish per oltre un chilogrammo, quantitativo ritenuto idoneo al confezionamento di 15.226 dosi singole. I ricorrenti deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali; in particolare veniva contestata la qualificazione giuridica del fatto come ipotesi di minore offensività ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, oltre al trattamento sanzionatorio. Per uno degli imputati erano state negate le attenuanti generiche sulla base della valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; era inoltre stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena per prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché diretti contro una motivazione congrua, logica e immune da errori di diritto, e perché sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo insussistenti le prospettate violazioni di legge e i vizi motivazionali. Ha confermato la correttezza della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, valorizzando il notevole quantitativo di hashish sequestrato e l'offensività non minima della condotta. Ha inoltre ritenuto non sindacabile la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale, fondati su apprezzamenti di fatto e prognostici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
La fattispecie di lieve/minore offensività non è riconoscibile quando il fatto presenta un notevole disvalore oggettivo, desumibile anche dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e dalla quantità di dosi ricavabili.
art. 133 cod. pen.
La valutazione dei parametri di gravità del reato e della capacità a delinquere del reo è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto in termini di ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dell'offensività; un quantitativo molto elevato di sostanza e la possibilità di ricavare un numero considerevole di dosi sono elementi idonei a escludere la lieve entità.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o della prognosi sulla pericolosità del reo sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, se fondato su apprezzamenti discrezionali del giudice di merito e su elementi specifici del caso, non è censurabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esimenti specifiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →