Sentenza del 22/04/2022 n. 12849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana che, in materia di impugnazione di quattro avvisi di accertamento TIA per gli anni 2006-2009 relativi a uno stabilimento, aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente riconoscendo l'esenzione dalla TIA per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali e per le aree di stoccaggio/magazzino. Il ricorso deduceva cinque motivi volti a censurare la presunta errata applicazione/doglianza di norme ambientali e regolamentari comunali, la carenza e nullità di motivazione e la disapplicazione illegittima del regolamento comunale.
La decisione
La ricorrente ha depositato, prima dell'adunanza camerale, formale rinuncia al ricorso; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese processuali (essendo la controparte intimata). La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della sanzione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228), in quanto la pronunzia è di estinzione e non di rigetto o altra decisione sul merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai profili di esclusione/esenzione TIA per i rifiuti: il giudizio di legittimità su tale deduzione non è stato svolto dalla Corte di cassazione perché il ricorso è stato estinto per rinuncia.
Regolamento TIA del Comune di (---) (Delib. Cons. comunale 13 aprile 2004, n. 26), artt. 5 e 23
Il ricorrente contestava la corretta applicazione/disapplicazione del regolamento; la Corte non ha deciso sul merito della doglianza regolamentare a seguito della rinuncia.
Codice civile, artt. 2697 e 2712
Norme richiamate relative all'onere della prova e alle presunzioni: erano richiamate nei motivi di cassazione ma non sono state valutate per effetto dell'estinzione del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Gli specifici motivi di cassazione erano fondati su violazione di legge e nullità/insufficiente motivazione ai sensi di tali norme; la Corte ha rilevato i motivi ma non li ha esaminati nel merito poiché il ricorrente ha rinunciato al gravame.
Cost., art. 111
Richiamato in relazione a presunte violazioni del diritto di difesa e del giusto processo nella motivazione impugnata; non è intervenuta una pronuncia di merito su questo profilo a causa della rinuncia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disciplina processo tributario), art. 36, comma 2, n. 4
Invocato per censurare motivazioni e nullità della sentenza impugnata; la Corte non ha esaminato il punto per effetto dell'estinzione del ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 456, art. 7 e L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 (allegato "E")
Norme richiamate dalla ricorrente con riferimento alla disapplicazione del regolamento comunale; anche su questi profili non è stata resa una pronuncia di merito.
Codice di procedura civile, art. 390, commi 2 e 3
La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale (intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale) e ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi di tale norma.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
La Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione/obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato prevista da tale norma perché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non una pronuncia sul merito (rigetto/inammissibilità), perciò la disposizione non trova applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale e con le forme richieste (sottoscritta dal difensore con procura speciale), determina l'estinzione del procedimento: il giudice della legittimità non entra nel merito delle questioni dedotte.
- Quando il procedimento si estingue per rinuncia, la Corte normalmente non decide sulle spese processuali quando la controparte è semplicemente intimata; inoltre le sanzioni previste per il ricorrente non vittorioso (come l'obbligo integrativo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater) si applicano solo a pronunce sul merito (es. rigetto, inammissibilità) e non all'estinzione.
- Se si valuta di rinunciare a un gravame, va considerato che la rinuncia lascia impregiudicata la sentenza impugnata (quindi il risultato favorevole conseguito dalla controparte viene mantenuto) e impedisce ottenere chiarimenti o precedenti in Cassazione sulle questioni di diritto; pertanto la decisione di rinunciare dovrebbe essere assunta dopo valutazione strategica e negoziale.
- Quando si eccepisce la illegittimità di norme regolamentari o si contesta la motivazione di una sentenza, è importante formulare censure precise e dimostrare il nesso specifico tra l'illegittimità dedotta e l'atto impugnato, altrimenti il profilo può risultare inidoneo a determinare riforma o cassazione.
- La ritualità formale della rinuncia (termine, sottoscrizione, procura) è essenziale: rinunce non conformi possono non estinguere il processo o produrre effetti diversi.
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