Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di non idoneità alla prova scritta del concorso notarile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva partecipato al concorso per esame per la nomina a notaio, bandito inizialmente per 300 posti e poi elevato a 400, sostenendo le tre prove scritte. La Commissione lo aveva dichiarato non idoneo dopo la correzione degli elaborati. A seguito dell’accesso agli atti, il candidato aveva rilevato una discrasia tra il verbale della seduta di correzione e la scheda valutativa: il verbale affermava che, dopo la lettura dei tre elaborati, non erano state rilevate le ipotesi di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, mentre la scheda indicava due errori ostativi e tre errori non ostativi. In appello sono stati dedotti: violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 166/2006 per la contraddittorietà tra verbale e scheda; travisamento dei fatti nella valutazione di cinque errori relativi agli elaborati di diritto civile e commerciale, sostenendo che le soluzioni adottate fossero corrette o comunque giuridicamente opinabili; disparità di trattamento rispetto alla valutazione positiva di elaborati di altri candidati; difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe recepito una relazione postuma del Presidente della Commissione integrando illegittimamente la motivazione originaria.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’esistenza della discrasia tra verbale e scheda valutativa, ma ha ritenuto che essa non avesse prodotto effetti invalidanti, poiché gli elaborati erano stati esaminati nella loro interezza e non era stato applicato il meccanismo della cosiddetta tagliola previsto dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. Le contestazioni sulla qualificazione degli errori e sull’esito della correzione sono state ricondotte all’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta abnormità, macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, l’errore relativo all’omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica è stato ritenuto conclamato: l’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 esonera dalla produzione del certificato solo quando la superficie complessiva delle pertinenze sia inferiore a 5.000 mq, mentre il candidato aveva considerato separatamente le singole particelle, estendendo contra legem l’esenzione, sebbene l’area urbana e la corte avessero una superficie complessiva superiore alla soglia. Tale errore, ritenuto ostativo, è stato sufficiente, secondo il criterio della ragion più liquida, a giustificare il rigetto senza esaminare gli ulteriori profili valutativi, che avrebbero comportato un’inammissibile sostituzione del giudice alla Commissione. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché nel concorso notarile il giudizio è unitario e considera completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa dell’intero elaborato; inoltre, l’eventuale giudizio favorevole su un altro candidato non può sanare gli errori commessi dall’interessato né legittimare un trattamento contra legem. È stata infine respinta la censura motivazionale: la sentenza di primo grado, pur sintetica e con richiami alla relazione dell’Amministrazione, presentava un autonomo apparato motivazionale sufficiente. Le spese sono state compensate per l’assenza di attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/2006

    La disposizione è richiamata in relazione alla dichiarazione di non idoneità del candidato all’esito della correzione degli elaborati.

  • art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006

    Il meccanismo della cosiddetta tagliola connesso agli errori ostativi non è stato applicato nel caso concreto; la discrasia tra verbale e scheda non ha quindi inciso sull’esame complessivo degli elaborati.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    L’esenzione dalla produzione del certificato di destinazione urbanistica opera quando le pertinenze abbiano una superficie complessiva inferiore a 5.000 mq; non è consentito calcolare separatamente le singole particelle per eludere la soglia complessiva.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

Massime di principio

  • Nel concorso notarile, la discrasia tra il verbale di correzione e la scheda valutativa non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando risulti che gli elaborati siano stati esaminati nella loro interezza e che il meccanismo automatico collegato agli errori ostativi non sia stato applicato.
  • Le valutazioni della Commissione esaminatrice sulla presenza e sulla gravità degli errori negli elaborati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta abnormità, macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà; il giudice non può sostituire la propria valutazione qualitativa a quella della Commissione.
  • Nel concorso notarile, la valutazione dell’elaborato è un giudizio unitario che considera non soltanto la soluzione giuridica adottata, ma anche completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa dell’intero percorso seguito dal candidato.
  • L’eventuale valutazione favorevole dell’elaborato di un altro candidato non sana gli errori commessi dall’interessato e non consente di pretendere l’estensione di un trattamento eventualmente illegittimo, poiché il principio di legalità impedisce di replicare una condotta contra legem dell’amministrazione.
  • Ai fini dell’esenzione dall’allegazione del certificato di destinazione urbanistica prevista dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la soglia dimensionale deve essere verificata con riferimento alla superficie complessiva delle pertinenze e non mediante il frazionamento artificioso delle singole particelle.
  • La motivazione della sentenza può essere sintetica e richiamare elementi acquisiti al processo, purché contenga un apparato motivazionale autonomo e il minimo necessario per rendere comprensibile il percorso decisionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciQualificazione degli interventiAppello
RamiPubblico impiego e concorsiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.