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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della commissione tributaria regionale. Dal testo emerge però che, al momento dell'iscrizione a ruolo del controricorso, risultava un certificato di mancato deposito del ricorso principale: il ricorrente non aveva depositato il ricorso per cassazione né gli altri atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. La questione decisa dalla Corte non riguarda il merito della controversia tributaria, ma l'effetto processuale di tale omissione e la possibilità per il controricorrente di chiedere la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la parte che abbia ricevuto notifica del ricorso per cassazione e abbia a sua volta notificato il controricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente ometta il deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 c.p.c. Richiamando precedenti di legittimità, la Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale, ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il potere del controricorrente di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità è ricompreso nel potere di contraddire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso principale ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso principale e degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.
  • Il controricorrente, dopo aver notificato il controricorso, è legittimato a chiedere l'iscrizione a ruolo per ottenere la declaratoria di improcedibilità, senza che ciò esuli dal suo potere di contraddire.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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