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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-697/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024. — Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato. — Causa C-697/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione sugli aiuti concessi a Helsingin Bussiliikenne Oy. Stabilisce che la cessione dell’impresa, sopravvenuta dopo la decisione di avvio del procedimento, costituiva un elemento pertinente che imponeva una nuova pubblicazione per consentire agli interessati di formulare osservazioni sulla continuità economica. Respinge invece la censura di proporzionalità, chiarendo che la Commissione non deve quantificare nella decisione finale l’importo esatto da recuperare presso il successore economico.

Aiuti di Stato: la cessione dell’impresa beneficiaria intervenuta dopo la decisione di avvio imponeva una decisione di avvio supplementare per consentire agli interessati di osservare sulla continuità economica e sul recupero presso il successore.

La questione giuridica

Se, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, la Commissione debba adottare una decisione di avvio supplementare quando, dopo la pubblicazione della decisione di avvio, intervenga la cessione dell’impresa designata come beneficiaria e la Commissione intenda fondare la decisione finale sulla continuità economica tra cedente e cessionaria; se l’omessa pubblicazione di tale decisione integri violazione di una forma sostanziale; e se, in ogni caso, il recupero nei confronti del successore economico sia proporzionato senza una determinazione preventiva della quota effettivamente trasferita.

Principio di diritto

Nel controllo degli aiuti di Stato, se dopo la pubblicazione della decisione di avvio sopravviene un fatto nuovo pertinente, quale la cessione dell’impresa indicata come beneficiaria, la Commissione deve pubblicare una decisione di avvio supplementare affinché tutti gli interessati possano presentare osservazioni; l’omissione di tale formalità sostanziale comporta l’annullamento della decisione finale. Quanto al recupero, la Commissione non deve fissare nella decisione l’esatta quota dell’aiuto da recuperare presso il successore economico: tale determinazione spetta allo Stato membro, fermo restando che il recupero non può eccedere il vantaggio effettivamente mantenuto dal successore.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41

Aiuti di Stato concessi a Helsingin Bussiliikenne Oy e continuità economica dopo la cessione dell’impresa

La causa riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Koiviston Auto Helsinki Oy, già Helsingin Bussiliikenne Oy, contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul recupero di aiuti di Stato concessi dal Comune di Helsinki alla vecchia HelB. Il nodo centrale è se la Commissione, appreso che l’impresa era stata ceduta nel corso del procedimento, dovesse riaprire/formalizzare nuovamente la fase di indagine per consentire osservazioni sulla continuità economica e sul recupero presso la cessionaria.

Fatti e procedimento amministrativo

Tra il 2002 e il 2012 il Comune di Helsinki aveva concesso varie misure finanziarie alla HKL-Bussiliikenne e alla vecchia HelB, poi contestate da imprese concorrenti dinanzi alla Commissione. Con decisione del 16 gennaio 2015 la Commissione avviò il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicando la decisione nella Gazzetta ufficiale e invitando gli interessati a presentare osservazioni.

Successivamente, nel dicembre 2015, la vecchia HelB fu venduta a Viikin Linja Oy e ridenominata Helsingin Bussiliikenne Oy. Nell’operazione erano previste una clausola di indennizzo a favore dell’acquirente e un meccanismo di garanzia sul prezzo. La Commissione, con la decisione del 28 giugno 2019, ritenne gli aiuti incompatibili con il mercato interno, ordinandone il recupero e estendendo l’obbligo anche alla nuova HelB per continuità economica.

Questioni sottoposte alla Corte

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • la Commissione avrebbe dovuto rettificare o completare la decisione di avvio dopo la cessione;
  • l’omessa associazione della nuova HelB al procedimento integrava violazione di una forma sostanziale, non una semplice irregolarità procedurale;
  • il recupero nei suoi confronti era sproporzionato, perché la Commissione non aveva determinato quanto dell’aiuto fosse effettivamente transitato nella sua sfera economica.

Ragionamento della Corte sulla prima censura: necessità di una decisione di avvio supplementare

La Corte ricorda che nel sistema dell’articolo 108 TFUE la fase di indagine formale ha lo scopo di consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa e di raccogliere le osservazioni degli interessati. Tale garanzia è una formalità sostanziale ed è precisata dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589, che impone alla decisione di avvio di indicare sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti.

La Corte osserva che i punti pertinenti da pubblicare sono quelli rilevanti per la decisione finale; se intervengono fatti nuovi dopo la decisione di avvio, la Commissione deve informarne gli interessati mediante una decisione supplementare o rettificata. Nel caso di specie, la cessione della vecchia HelB alla nuova HelB era intervenuta dopo la pubblicazione della decisione di avvio ma prima della decisione finale; inoltre, la Commissione ne era informata da tempo. Si trattava quindi di un elemento nuovo e pertinente, che doveva essere portato a conoscenza degli interessati con una nuova pubblicazione.

La Corte conclude che né la ricorrente né gli altri interessati erano stati messi in condizione di presentare osservazioni sulla continuità economica e sulla possibilità di recuperare l’aiuto presso la nuova HelB. Di conseguenza, il Tribunale aveva errato nel negare che la Commissione fosse tenuta ad adottare una decisione di avvio supplementare.

Ragionamento sulla natura del vizio: violazione di forma sostanziale

La Corte ribadisce che l’obbligo di consentire agli interessati di presentare osservazioni sui punti di fatto e di diritto pertinenti ha natura di formalità sostanziale. Poiché la cessione dell’impresa era un nuovo punto pertinente che non poteva figurare nella decisione di avvio originaria, la mancata adozione di una decisione supplementare integra violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.

Ne consegue che il Tribunale aveva errato nel qualificare il vizio come mera irregolarità procedurale soggetta al test dell’influenza sul contenuto della decisione. Per tale ragione la Corte accoglie il primo motivo di impugnazione.

Rigetto della censura sul principio di proporzionalità

Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il recupero di un aiuto illegale mira a ripristinare la situazione preesistente e non ha natura sanzionatoria. In linea di principio esso non viola il principio di proporzionalità, salvo che l’importo da restituire superi quello attualizzato dell’aiuto ricevuto.

Quando una società beneficiaria è stata acquisita da un’altra società, il recupero può essere rivolto al successore economico solo nei limiti in cui quest’ultimo continui a godere del vantaggio concorrenziale. Tuttavia, la Corte precisa che la Commissione, nella decisione finale, non deve determinare l’esatta misura del recupero da effettuare presso il successore: tale compito spetta allo Stato membro interessato, nel caso di specie alla Repubblica di Finlandia. La censura di sproporzionalità è quindi respinta.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, accoglie il primo motivo di ricorso originario e annulla anche la decisione della Commissione del 28 giugno 2019. Condanna la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Principi affermati

  • La cessione dell’impresa beneficiaria intervenuta dopo la decisione di avvio, se pertinente per la decisione finale, impone una decisione di avvio supplementare pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
  • La mancata apertura di tale fase integrativa costituisce violazione di una formalità sostanziale.
  • Il recupero dell’aiuto presso il successore economico è possibile, ma la quantificazione concreta dell’importo da recuperare spetta allo Stato membro, non alla Commissione nella decisione di compatibilità/incompatibilità.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoprocedimento amministrativo dell'unione europearecupero degli aiuticontinuità economicaprincipio di proporzionalità

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