Sentenza n. 1110/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 553/2025 (R.G. n. 682/2025), emesso dal Giudice di Pace di Avellino in data 05.05.2025, non opposto e divenuto pertanto definitivo rispetto al quale in data è stato emesso decreto di esecutorietà il 9.7.2025, notificato in forma esecutiva in data 10.07.2025, non opposto, che ha condannato il Comune di San Giorgio del Sannio al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di € 3.045,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 473,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.V.A. come per legge, ed € 76,00 per spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all'obbligo di eseguire un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e divenuto definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva svolto attività di assistenza e rappresentanza legale in favore del Comune in virtù di incarichi professionali e, per il mancato pagamento dei compensi, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Avellino il Decreto Ingiuntivo n. 553/2025, recante condanna al pagamento di € 3.045,34, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Il decreto, notificato e non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva al Comune. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ricevibile e accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquisti autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale e sia quindi suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva assolto l'onere probatorio depositando il titolo e la documentazione attestante la definitività; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l'inadempimento del Comune rispetto a un comando giudiziale certo, liquido ed esigibile, il Tribunale ha ordinato il pagamento entro 60 giorni della sorte capitale, degli interessi e delle spese monitorie. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, assegnandogli 60 giorni dall'istanza di parte per provvedere in via sostitutiva. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla sola sorte capitale, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza e fino al pagamento o all'insediamento del commissario, con limite massimo del 10% della sorte capitale. Le spese del giudizio, pari a € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Consente il ricorso per ottemperanza anche per ottenere l'attuazione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone al ricorrente di fornire la prova del titolo giudiziale e della sua definitività ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative
Consente di applicare una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta, anche per decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro; la misura può essere fissata in misura pari agli interessi legali quando non emergano ragioni di manifesta iniquità.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto attribuisce al provvedimento autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale.
art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo quale condizione per avviare procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme di denaro.
art. 21 c.p.a.
Qualifica il commissario ad acta come ausiliario del giudice, legittimato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente per dare concreta attuazione al giudicato.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale e l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale ed è equiparato a una sentenza di condanna ai fini dell'esperibilità del giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo, il ricorrente deve depositare il titolo in copia autentica e la documentazione attestante la sua definitività; la prova del mancato pagamento e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 D.L. n. 669/1996 consentono di procedere nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- L'amministrazione soccombente deve dare esecuzione puntuale, completa e leale al giudicato, senza alcuna discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento quando il comando giudiziale sia certo, liquido ed esigibile.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, quale proprio ausiliario, autorizzato a sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è una misura coercitiva indiretta, sanzionatoria e compulsiva, applicabile anche alle condanne pecuniarie; in assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, entro il limite stabilito dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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