Cassazione Penale, Sentenza n. 22416/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della citazione al giudizio di secondo grado: l'imputato deduceva che il decreto di citazione non era stato notificato all'imputato nel domicilio eletto né al suo difensore di fiducia (all'epoca solo l'avv. Mattia Maso), ma era stato notificato ex art. 161, comma 4, c.p.p., all'avv. Ettore Grenci, che non era il difensore di fiducia. Venivano invocate violazioni di legge (artt. 178 lett. c), 179, 420-bis e 601 c.p.p.) e si sosteneva che la citazione fosse nulla in quanto assente e non meramente irregolare.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo la citazione nulla ed assoluta perché non effettuata all'imputato né al suo difensore di fiducia. In principio la sentenza di merito sarebbe dovuta essere annullata con rinvio per celebrare un nuovo giudizio di secondo grado; tuttavia, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato (il termine massimo è decorso il 18/12/2021), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato (reato confermato in grado di appello oggetto del ricorso).
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione ai profili di costituzione e rappresentanza processuale e agli effetti di vizi di notificazione sugli atti di impugnazione.
art. 179 c.p.p.
Riferita alla disciplina della rappresentanza tecnica e degli effetti della notificazione effettuata al difensore; utile a valutare se la notifica a terzi possa operare come regolarizzazione.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e ai vizî di nullità che possono essere dedotti in cassazione.
art. 601 c.p.p.
Invocata con riferimento ai vizi formali connessi alla fase di impugnazione e notificazione in appello.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Norma sulla notificazione ad altri soggetti: nel caso specifico la notifica eseguita ex art. 161, comma 4, a un avvocato che non era difensore di fiducia non ha sanato l'assenza della citazione all'imputato e ha determinato la nullità assoluta.
Decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, art. 23 commi 8 e 9 (e successive proroghe/converti)
Norme eccezionali che hanno consentito la trattazione del procedimento in camera di consiglio con modalità particolari (indicate nel provvedimento).
Giurisprudenza: Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)
Principio secondo cui, se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione, prevale la declaratoria immediata dell'estinzione del reato, impedendo il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La notificazione della citazione per il giudizio d'appello all'imputato o al suo difensore di fiducia è requisito essenziale: la mancanza di tale notifica determina, in presenza di una notifica assente, una nullità assoluta della citazione.
- La notifica ad un avvocato che non sia il difensore di fiducia dell'imputato non regolarizza la vocatio in iudicium e non supplisce all'assenza della citazione; va verificato sempre lo status del difensore al momento della notifica.
- La nullità assoluta per assenza di citazione è insanabile e comporta, in linea di principio, l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio di merito.
- Se nel frattempo è maturata la prescrizione del reato, questa prevale e determina la declaratoria di estinzione del reato; in tal caso la sentenza viene annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
- È fondamentale controllare tempestivamente la regolarità formale delle notificazioni e lo stato di rappresentanza tecnica (difensore di fiducia vs difensore nominato) per tutelare il diritto di difesa e impedire il decorso dei termini di prescrizione.
- Distinguere tra nullità relativa (sanabile) e nullità assoluta (insanabile): la qualificazione è decisiva per le conseguenze processuali e per la possibilità di sanatoria.
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