Sentenza n. 3905/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano sez. Lavoro dell’8 maggio 2024 n. 2299.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, recante condanna al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, dell'8 maggio 2024, n. 2299, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate nel titolo. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma, senza contestare l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né fornito elementi sull'adempimento. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. È stata rigettata la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel caso concreto la penalità è stata ritenuta manifestamente eccessiva e afflittiva in ragione delle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta; il comma 4, lett. e), prevede inoltre la possibilità di fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento da parte dell'amministrazione debitrice è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale, in presenza degli ulteriori presupposti, può essere azionata l'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La sentenza di ottemperanza può prevedere le modalità esecutive del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali e di indicazioni sull'iter amministrativo, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile scadenza del termine, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente gli atti e le spese dell'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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