Sentenza n. 11577/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 02 dicembre 2024 n. 48360 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Portas Gianluca nato il 09/07/1971 a Quartu Sant’Elena (SS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 20687 dell’11/08/2022, come citata in premessa, è rigettata.”. - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento im-pugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna, ritenuto non valido in Italia per l'esercizio dell'insegnamento di sostegno come docente specializzato. Ha dedotto plurime violazioni della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, la violazione del principio di buona fede comunitario, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità e violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente aveva inoltre chiesto tutela cautelare, inizialmente concessa in via monocratica e successivamente confermata collegialmente.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità del diniego ministeriale. In vista dell'udienza pubblica, la difesa del ricorrente ha dichiarato che l'interessato aveva rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini della partecipazione al percorso INDIRE e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse imponesse, in applicazione del principio dispositivo, la definizione del giudizio senza decisione di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla difesa del ricorrente e conseguente alla rinuncia all'istanza amministrativa, impedisce la decisione nel merito e determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato, ma non esaminato nel merito dal giudice.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene il difetto di interesse alla decisione e tale circostanza è dichiarata dal difensore della parte interessata, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare il merito delle censure, in applicazione del principio dispositivo.
- La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →