Cassazione Penale, Sentenza n. 10546/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Avellino per associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di falsi sinistri stradali. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino e invocazione della competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p.p., per incertezza sul locus commissi delicti; (2) violazione dell'art. 407-ter c.p.p. e utilizzabilità ai fini cautelari di una informativa di polizia giudiziaria del 29/05/2025 acquisita dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (iscrizione originaria nel registro degli indagati 05/03/2021); (3) violazione del diritto di difesa (art. 291, comma 1 in relazione all'art. 178, lett. c) c.p.p.) perché la nota era stata depositata dopo l'interrogatorio preventivo e la difesa non aveva potuto controbattere; (4) carenza e contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari, essendo la decisione fondata in larga parte sulla suddetta informativa e su fatti del 2024 non contestati, mentre la sospensione dall'Albo dell'avvocato ricorrente rileverebbe a favore dell'esclusione del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto come generico e infondato il primo motivo sulla competenza territoriale e il terzo sul diritto di difesa (per difetto di prova che la nota non fosse già fra gli atti prima dell'interrogatorio e per mancata eccezione al riesame). Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale aveva fatto ampio riferimento alla nota di p.g. del 29/05/2025 senza verificare se essa fosse frutto di indagini svolte dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari finalizzate a integrare il procedimento (e quindi inutilizzabile ai fini cautelari) oppure mera rielaborazione/ricognizione di attività svolte precedentemente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., con l'indicazione di verificare preliminarmente la utilizzabilità della nota e, se necessario, rivalutare l'attualità del pericolo di reiterazione indipendentemente da quel documento. Il quarto motivo è stato assorbito dalla decisione sul secondo.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per sostenere la competenza territoriale alternativa in presenza di incertezza sul luogo della programmazione criminosa; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e ha confermato che il Tribunale aveva motivato l'individuazione del luogo (Lauro) con riferimento alle risultanze investigative
art. 407-ter, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di utilizzabilità di atti prodotti dopo la scadenza dei termini delle indagini; la Corte ha chiarito che atti acquisiti fuori termine possono essere utilizzati per misure cautelari solo se provenienti 'aliunde' o da procedimenti diversi o se costituiscono mera rielaborazione/ricognizione di attività pregresse
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e all'acquisizione di documenti dopo l'interrogatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza non provata in ordine al fatto che la nota non fosse già agli atti prima dell'interrogatorio e ha giudicato l'eccezione infondata
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 291 per sostenere la violazione del diritto di difesa se documenti decisivi vengono depositati dopo l'interrogatorio preventivo; la Corte non ha ritenuto provata una violazione automatica in questo caso
art. 415-bis, cod. proc. pen.
Men tionata rispetto alla produzione documentale effettuata dalla difesa per l'ufficio; la Corte osserva che alcuni documenti inseriti per l'ufficio potrebbero essere stati successivamente espunti, determinando incertezza sulla effettiva disponibilità della nota prima dell'interrogatorio
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente (Tribunale di Napoli) affinché riesamini le esigenze cautelari dopo aver deciso sulla utilizzabilità della nota di p.g.
Massime di principio
- La utilizzabilità di atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari ai fini delle misure cautelari è molto limitata: tali atti sono ammissibili solo se provengono 'aliunde', da procedimenti diversi e non collegati, oppure se sono mera rielaborazione o ricognizione di attività investigative svolte nei termini
- Il giudice che fonda una misura cautelare su atti acquisiti fuori termine deve esplicitamente verificare e motivare se quegli atti derivino da indagini successive finalizzate ad approfondire il medesimo procedimento o siano invece provenienti da fonti diverse
- Eccezioni generiche alla competenza territoriale (senza indicazione precisa degli atti che dimostrano il diverso locus commissi delicti) sono destinate a essere respinte: il giudice deve indicare gli elementi investigativi che giustificano la scelta del foro
- Se la difesa contesta la depositazione di documenti dopo un interrogatorio preventivo, è necessario dimostrare con precisione che il documento non era fra gli atti disponibili; l'assenza di prova di tale circostanza rende infondata la doglianza sul diritto di difesa
- Quando la decisione cautelare poggia in modo determinante su elementi la cui utilizzabilità è controversa, la Cassazione è incline ad annullare e rinviare per consentire una nuova valutazione indipendente delle esigenze cautelari
- La sospensione dall'Albo professionale può essere considerata un elemento rilevante nella valutazione del pericolo di reiterazione, ma non esclude automaticamente la misura cautelare: il giudice deve valutare la concreta attualità del rischio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →