Sentenza n. 994/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca parziale e decreto di revoca totale di agevolazioni concesse nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 16 ottobre 2023 con i quali il Ministero ha disposto la revoca parziale di una prima agevolazione e la revoca totale di una seconda agevolazione, sostenendo che la revoca fosse riconducibile alla carenza di un requisito necessario per l’attribuzione del beneficio e che, pertanto, la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Dalla motivazione emerge, invece, che l’attività del beneficiario era esistente al momento della domanda e della concessione delle agevolazioni, ma era stata chiusa il 29 gennaio 2019, successivamente alla concessione. Il Ministero contestava quindi la sopravvenuta perdita del requisito e la violazione dell’obbligo di mantenere l’attività attiva durante la fase esecutiva del rapporto agevolativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. Il giudice ha distinto tra: la fase anteriore all’attribuzione del contributo, nella quale l’aspirante è titolare di un interesse legittimo; la fase successiva all’adozione del provvedimento di concessione, nella quale sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione o alla permanenza del beneficio quando la controversia riguarda l’inadempimento di obblighi posti dalla legge o dal provvedimento concessorio; e l’ipotesi in cui la pubblica amministrazione eserciti poteri di autotutela, che resta devoluta al giudice amministrativo. Nel caso concreto, la revoca è stata ricondotta alla seconda ipotesi, poiché derivava dalla sopravvenuta chiusura dell’attività e dalla conseguente inosservanza dell’obbligo di mantenerla attiva, non dalla mancanza originaria di un requisito né dall’esercizio di autotutela decisoria. Il processo può proseguire dinanzi al giudice ordinario mediante riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ordinanza n. 638/2026, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2026 ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione al previo rilievo della questione di giurisdizione e al contraddittorio sulla stessa.
art. 11 c.p.a.
il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata, nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
art. 3, comma 1, d.i. 10 aprile 2013
obbligo del beneficiario di mantenerla attiva
Il mantenimento dell’attività costituisce un obbligo successivo alla concessione, la cui violazione può giustificare la revoca del beneficio in fase esecutiva.
art. 46 d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017
Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Costituisce la base normativa della prima agevolazione oggetto di revoca parziale.
art. 1, comma 746, l. n. 205/2017
agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’
Costituisce la base normativa della seconda agevolazione oggetto di revoca totale.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la fase anteriore all’attribuzione di una sovvenzione e l’amministrazione dispone di un potere discrezionale sull’erogazione, il richiedente è titolare di un interesse legittimo e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
- Dopo l’adozione del provvedimento di concessione di una sovvenzione, il destinatario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla permanenza del beneficio quando la controversia riguarda l’inadempimento di obblighi successivi previsti dalla legge o dal provvedimento concessorio; in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La sopravvenuta perdita di un requisito o la violazione di un obbligo di mantenimento del beneficio, verificatasi dopo la concessione, integra una questione attinente alla fase esecutiva del rapporto agevolativo e non alla fase genetica dell’attribuzione.
- Quando la mancata erogazione o la perdita del beneficio dipende dall’esercizio di un potere di autotutela volto ad annullare il provvedimento di concessione, la posizione del destinatario torna a essere di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la parte interessata può riassumere il processo davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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