Cassazione Penale, Sentenza n. 12418/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: (1) vizio di motivazione e erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.), contestando che gli atti fossero idonei e univoci a dimostrare il dolo omicidiario; si richiamava l'esistenza di due 'scarrellamenti a vuoto' e la direzione apparente dell'arma come segni di finalità intimidatoria; (2) errore circa la responsabilità per i reati in materia di armi, con rilievo che l'arma sarebbe stata sottratta a terzo in modo estemporaneo e non portata intenzionalmente; (3) censura sull'applicazione dell'aggravante dei motivi futili (art. 61 n.1 c.p.), chiedendo che la corte verificasse la sproporzione e la rilevanza soggettiva del motivo; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi giudicandoli infondati e ha dichiarato assorbito il quarto (attenuanti generiche). Ha invece accolto parzialmente il ricorso sul terzo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione rafforzata della Corte d'appello sulla sussistenza dell'aggravante dei motivi futili e ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame esclusivamente sulla sussistenza e motivazione dell'aggravante. Resta ferma la dichiarazione di responsabilità per tentato omicidio aggravato e per i reati connessi di detenzione e porto di arma, e la condanna (in appello) a tredici anni di reclusione con le pene accessorie; la Cassazione ne ha confermato la parte non annullata.
Norme richiamate
codice penale, art. 56
Disciplina della tentata reità: valutazione ex ante dell'idoneità e univocità degli atti al conseguimento dell'evento; la Corte ha richiamato questo principio per valutare se la condotta fosse diretta in modo univoco a uccidere.
codice penale, art. 575
Norma sull'omicidio; rilevante come titolo base cui si rapporta il tentativo contestato (tentato omicidio ai sensi dell'art. 56 in relazione all'art. 575).
codice penale, art. 612, secondo comma
Reato di minaccia aggravata: il Tribunale aveva originariamente qualificato il fatto come minaccia aggravata; la Corte d'appello ha invece ritenuto provato il tentato omicidio.
codice penale, art. 61, n. 1
Aggravante dei motivi abietti o futili: la Corte di cassazione ricorda il test bifasico richiesto (1: sproporzione oggettiva tra reato e motivo; 2: rilevanza soggettiva/peso del motivo nel comportamento dell'agente) e ha ritenuto la motivazione di appello insufficiente su questo punto.
codice penale, art. 81, comma secondo
Unificazione delle pene per più reati connessi; la Corte d'appello ha applicato questa disposizione al cumulo delle condotte.
codice penale, art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: dedotte dal ricorrente ma dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione rispetto alle altre questioni esaminate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica); il ricorso solleva deduzioni in base a questi capi.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti alla motivazione in cassazione: il ricorso deve rimanere nei limiti della motivazione indicati; la Corte si è attenuta ai limiti procedurali del ricorso.
codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
Regola sull'overturning in appello: la Cassazione richiama che, quando l'appello riforma una sentenza di condanna o modifica la qualificazione, a volte è sufficiente una motivazione rafforzata e non il pieno rinnovamento probatorio obbligatorio.
Massime di principio
- Per configurare il tentato omicidio occorre valutare ex ante l'idoneità e l'univocità degli atti: arma da fuoco, puntamento a distanza ravvicinata e minaccia verbale contribuiscono a dimostrare intento omicidiario, ma il giudice deve motivare il giudizio in modo persuasivo.
- La prova tratta dalla sola percezione/sensazione della vittima può essere decisiva se resa in modo circostanziato e coerente con altri elementi (direzione del colpo, posizione delle parti, intervento di terzi), ma la sua valutazione richiede una motivazione adeguata e non meramente congetturale.
- Il 'doppio scarrellamento' o azioni assimilabili non escludono automaticamente il dolo omicidiario: la loro rilevanza probatoria dipende dalla collocazione temporale rispetto allo sparo e dall'insieme delle altre emergenze probatorie.
- L'aggravante dei motivi futili richiede un doppio accertamento: (a) sproporzione oggettiva tra reato e motivo; (b) rilevanza soggettiva di quella sproporzione nel carattere e nello stile dell'agente; la mancanza di una motivazione rafforzata su entrambi i profili può portare all'annullamento parziale.
- In materia di armi, la distinzione tra detenzione e porto dipende dalla temporalità e dalla prova che l'arma fosse già detenuta prima di essere portata in luogo pubblico; l'assenza di prova contraria consente al giudice di merito di ritenere anteriorità della detenzione.
- Quando la Corte d'appello riforma la qualificazione del reato rispetto al primo grado, è necessario che fornisca motivazione rafforzata e puntuale per superare la valutazione del giudice di primo grado; in caso contrario la Cassazione può annullare limitatamente agli aspetti non adeguatamente motivati.
- Nel difendere casi simili, è strategico evidenziare elementi fattuali che possano giustificare una finalità intimidatoria (contesto concitato, scarrellamenti, direzione dell'arma, assenza di miratura) e, sul fronte dell'accusa, documentare la serie di elementi che rendono l'azione univocamente diretta a cagionare la morte.
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